1. Il principio stabilito all'articolo 2, primo periodo, comportera' le seguenti eccezioni:

  • a)il lavoratore dipendente da un'impresa pubblica o privata con sede in uno degli Stati contraenti, il quale sia stato inviato nel territorio dell'altro Stato per un limitato periodo di tempo, rimarra' soggetto alla legislazione del primo Stato sempreche' la sua occupazione nel territorio dell'altro Stato non ecceda il periodo di dodici mesi. Se il periodo di lavoro deve essere prolungato per periodi superiori ai dodici mesi previsti, si potra' prorogare l'applicazione della legislazione dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, previo consenso dell'autorita' competente dell'altro Stato;
  • b)il personale di volo delle compagnie di navigazione aerea restera' soggetto esclusivamente alla legislazione vigente nello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa;
  • c)i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati contraenti saranno soggetti alle disposizioni vigenti nello Stato cui la nave appartiene. Qualunque altra persona che la nave occupi in operazioni di carico, scarico, riparazione e vigilanza, quando e' in porto, sara' soggetta alla legislazione dello Stato al quale appartiene il porto. 2. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno, di comune accordo, ampliare, eliminare o modificare in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori, le eccezioni enumerate ai paragrafi precedenti.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art4 · fonte del testo

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