1. Il lavoratore italiano o brasiliano in attivita', o pensionato che abbia diritto all'assistenza medica in uno Stato contraente, conserva tale diritto quando si trovi nel territorio dell'altro. Stato contraente. Conserveranno lo stesso diritto i familiari a carico di detta persona. 2. I familiari a carico del lavoratore migrante i quali rimangono nello Stato contraente di origine avranno diritto all'assistenza medica per un periodo massimo di dodici mesi calcolati a partire dal giorno dell'iscrizione di detto lavoratore nell'assicurazione sociale dello Stato contraente di accoglimento. 3. L'estensione e le modalita' dell'assistenza medica concessa dall'Istituto competente dello Stato in cui si trovano il lavoratore e i familiari a carico (paragrafo 1) nonche' dell'assistenza prestata dall'Istituto competente dello Stato di residenza dei familiari a carico del lavoratore (paragrafo 2) saranno determinate rispettivamente in base alla legislazione dei menzionati Stati. Cionondimeno, la durata dell'assistenza medica sara' quella prevista dalla legislazione dello Stato presso cui e' iscritto il lavoratore, tenuto conto della limitazione stabilita al paragrafo precedente. Spettera' ancora all'Istituto competente di tale ultimo Stato autorizzare la fornitura di protesi, salvo, casi d'urgenza. 4. Le spese relative all'assistenza indica di cui al presente articolo saranno addebitate all'Istituto competente cui e' iscritto il lavoratore. Gli istituti competenti degli Stati contraenti fisseranno annualmente di comune accordo la somma pro capite da prendere in considerazione ai fini del calcolo del rimborso e stabiliranno le modalita' di rimborso delle spese stesse.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari