1. Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte stabilite in materia di sicurezza sociale dalla legislazione di uno Stato contraente si applicheranno per effetto del presente Protocollo aggiuntivo anche ai cittadini dell'altro Stato. 2. Tutti gli atti e documenti che dovessero essere prodotti in virtu' del presente Protocollo aggiuntivo saranno esenti dal visto e dalla legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari e del registro pubblico, sempreche' siano stati inoltrati da uno degli Istituti competenti.

Testo vigente dal 1 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;236~art16 · fonte del testo

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