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Tributario
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013
Legge 28 luglio 2016, n. 155
- Aggiornato al
- 10 agosto 2016
- Articoli
- 43
- Versioni storiche
- 47
- Art. 1Allegato ACCORDO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2Autorita' competenti Le Autorita' competenti ai fini dell'applicazione del presente…
- Art. 3Zona di frontiera Per esercitare determinate modalita' di cooperazione espressamente…
- Art. 4Definizioni Ai fini del presente Accordo si intendono per: «centro comune», il centro di…
- Art. 5Ambito della cooperazione 1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in linea con le…
- Art. 6Forme di cooperazione 1. Le Autorita' competenti, al fine di dare attuazione alle…
- Art. 7Assistenza su richiesta 1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avra' luogo…
- Art. 8Rifiuto di assistenza 1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere respinta…
- Art. 9Esecuzione delle richieste 1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure…
- Art. 10Assistenza spontanea In casi particolari, nel rispetto della propria normativa nazionale…
- Art. 11Osservazione transfrontaliera 1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalita'…
- Art. 12Inseguimento transfrontaliero 1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalita'…
- Art. 13Consegne sorvegliate 1. In conformita' con le rispettive normative nazionali vigenti…
- Art. 14Interventi comuni Allo scopo di intensificare la cooperazione, le Autorita' competenti…
- Art. 15Distacco di personale di collegamento Le Autorita' competenti, nel rispetto della…
- Art. 16Protezione testimoni 1. Le Autorita' competenti cooperano, in base alla normativa…
- Art. 17Misure in caso di pericolo grave ed imminente 1. In caso di un pericolo grave ed…
- Art. 18Assistenza in caso di eventi di vasta portata, catastrofi e sinistri gravi 1. Fatte salve…
- Art. 19Sostegno in situazioni di crisi o eventi straordinari 1. Una Parte puo' richiedere il…
- Art. 20Agenti di sicurezza nell'aviazione 1. Le Autorita' competenti, in conformita' con la…
- Art. 21Sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti 1. Le Autorita' competenti si…
- Art. 22Transito 1. Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo e la Convenzione…
- Art. 23Pattugliamento misto 1. Gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste…
- Art. 24Attuazione del pattugliamento misto Le Autorita' preposte a definire le modalita' dei…
- Art. 25Misure transfrontaliere in ambito ferroviario e lacustre 1. Per salvaguardare la…
- Art. 26Servizi di scorta transfrontalieri 1. Le Autorita' competenti possono autorizzare lo…
- Art. 27Organizzazione 1. Il centro comune, istituito ai sensi del Protocollo del 17 settembre…
- Art. 28Gestione delle informazioni 1. Per adempiere i propri compiti ai sensi del presente…
- Art. 29Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti 1. Conformemente alle…
- Art. 30Misure organizzative Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati…
- Art. 31Entrata, uscita e soggiorno 1. Per gli agenti di una Parte che operano temporaneamente…
- Art. 32Uniformi, armi di servizio e mezzi di comunicazione 1. Gli agenti di una Parte che…
- Art. 33Impiego di mezzi terrestri, navali e aerei 1. Se durante la cooperazione conformemente al…
- Art. 34Rapporti di servizio, protezione ed assistenza 1. Gli agenti delle Parti sottostanno…
- Art. 35Responsabilita' 1. Se durante l'esecuzione delle attivita' previste dal presente Accordo…
- Art. 36Situazione giuridica degli agenti nell'ambito del diritto penale Gli agenti di una Parte…
- Art. 37Disposizioni di natura finanziaria Le spese connesse alla trattazione di una richiesta ai…
- Art. 38Applicazione dell'Accordo 1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorita'…
- Art. 39Obblighi imposti da altri accordi internazionali Il presente Accordo non influisce sui…
- Art. 40Lingua Le autorita' competenti usano le lingue italiana e francese come mezzo di…
- Art. 41Comitato Misto, riunioni di esperti e risoluzione delle controversie 1. Al fine di…
- Art. 42Emendamenti Il presente Accordo potra' essere emendato con il consenso reciproco delle…
- Art. 43Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente Accordo e' concluso a tempo indeterminato ed…
