[1]Organizzazione

[2]1. Il centro comune, istituito ai sensi del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale in prossimita' della frontiera comune delle due Parti, e' destinato ad accogliere personale composto da agenti di entrambe le Parti. 2. Nell'ambito delle loro rispettive competenze, gli agenti in servizio nel centro comune lavorano in gruppo, si assistono reciprocamente, si scambiano informazioni sulla cooperazione transfrontaliera, le raccolgono, le analizzano e le trasmettono senza pregiudicare lo scambio di informazioni per il tramite degli organi centrali nazionali e della cooperazione diretta.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art27 · fonte del testo

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