[1]Sostegno in situazioni di crisi o eventi straordinari

[2]1. Una Parte puo' richiedere il sostegno di un'unita' speciale dell'altra Parte per affrontare una situazione di crisi o degli eventi straordinari. Le Autorita' competenti della Parte richiesta possono accogliere o respingere tale richiesta, oppure proporre un altro tipo di assistenza. La richiesta deve indicare il genere di assistenza di cui si ha bisogno, illustrarne la necessita' in ottica operativa ed essere indirizzata all'Autorita' competente. 2. Per unita' speciali s'intendono le unita' di un'Autorita' competente che hanno il compito speciale di fronteggiare situazioni di crisi o eventi straordinari. Le Autorita' competenti si informano reciprocamente sulle unita' speciali di cui dispongono e sulle forme di assistenza che sono in grado di offrire in situazioni di crisi o eventi straordinari. 3. Per situazioni di crisi s'intendono le situazioni in cui le Autorita' competenti di una Parte hanno fondati motivi di ritenere che sia stato commesso un reato che costituisce un pericolo imminente e reale per le persone, le proprieta', le infrastrutture o le istituzioni di tale Parte. 4. Per eventi straordinari s'intendono gli eventi che le Autorita' competenti di una Parte non sono piu' in grado di fronteggiare con i propri mezzi. 5. L'assistenza richiesta puo' consistere, d'intesa fra le competenti Autorita', nella fornitura di attrezzature e nella trasmissione di conoscenze specifiche alla Parte richiedente, nonche' nello svolgimento di interventi sul suo territorio, se necessario anche con l'uso delle armi di servizio alle condizioni di cui all'art. 32 del presente Accordo. 6. Negli interventi sul territorio della Parte richiedente, gli agenti dell'unita' speciale della Parte che presta assistenza sono autorizzati ad operare e ad adottare tutte le misure necessarie per preparare l'assistenza richiesta. In tale contesto, essi operano sotto la responsabilita', la direzione e la sfera di competenza della Parte richiedente, rispettandone le disposizioni ed attenendosi alle competenze loro attribuite dalla propria normativa nazionale.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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