[1]Agenti di sicurezza nell'aviazione

[2]1. Le Autorita' competenti, in conformita' con la propria normativa nazionale, potranno cooperare prevedendo l'impiego di agenti di sicurezza in base alle convenzioni relative all'aviazione civile internazionale che sono per esse vincolanti. 2. Ai sensi del presente Accordo, per agenti di sicurezza nell'aviazione s'intendono gli agenti delle autorita' di sicurezza cosi' definiti dalle Parti, appositamente istruiti e incaricati di salvaguardare la sicurezza a bordo degli aeromobili. 3. La cooperazione potra' comprendere in particolare l'impiego di agenti di sicurezza sui voli fra i territori delle due Parti. 4. I dettagli della cooperazione, soprattutto le questioni riguardanti l'impiego operativo degli agenti di sicurezza nell'aviazione, saranno disciplinati in un accordo.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art20 · fonte del testo

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