[1]Sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti

[2]1. Le Autorita' competenti si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento. Esse si informano tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile, offrono il proprio contributo all'altra Parte. 2. In caso di rimpatri congiunti le Autorita' competenti si accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle misure di sicurezza. 3. Le Autorita' competenti potranno concordare lo svolgimento di attivita' congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione illegale, compresi i pattugliamenti congiunti.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art21 · fonte del testo

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