[1]Comitato Misto, riunioni di esperti e risoluzione delle controversie

[2]1. Al fine di valutare periodicamente l'efficacia delle forme di cooperazione sancite dal presente Accordo e presentare proposte di sviluppo della cooperazione, e' costituito un Comitato Misto formato dai rappresentanti delle Autorita' competenti. 2. Il Comitato Misto si riunira' di regola una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Svizzera. 3. Per la partecipazione alle riunioni, il Comitato Misto potra' avvalersi della presenza di esperti o dei responsabili degli agenti delle due Parti, in funzione delle necessita' operative contingenti. 4. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio e di alloggio dei delegati sono sostenuti dalla Parte inviante. 5. Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo, saranno risolte tramite negoziati e consultazioni reciproche tra le Parti.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art41 · fonte del testo

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