[1]Inseguimento transfrontaliero

[2]1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalita' stabilite nell'art. 41 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e nelle relative procedure interne di attuazione, possono, senza limiti di tempo e di spazio, proseguire l'inseguimento sul territorio dell'altra Parte: di soggetti colti in flagranza di reato per il quale e' ammessa l'estradizione; di persone evase. 2. Al momento del passaggio della frontiera, l'inseguimento deve essere comunicato al centro comune, che e' deputato ad avvertire: per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Confederazione Svizzera, la Centrale operativa dell'Ufficio federale di polizia. 3. Se non e' stata formulata alcuna richiesta di cessazione dell'inseguimento e se gli agenti del territorio su cui avviene l'inseguimento non possono intervenire in tempo utile, gli agenti che eseguono l'inseguimento possono fermare la persona inseguita sino a quando gli agenti della Parte nel cui territorio avviene l'inseguimento non possono verificare l'identita' o procedere all'adozione di misure necessarie. 4. Gli agenti addetti all'inseguimento sono: per la Repubblica italiana, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi della normativa nazionale; per la Confederazione Svizzera, gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonche' gli agenti del Corpo delle guardie di confine e delle sezioni antifrode doganali.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art12 · fonte del testo

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