[1]Ambito della cooperazione

[2]1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti da entrambe, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare: a. la criminalita' organizzata transnazionale; b. i reati contro la vita e l'integrita' fisica; c. i reati contro il patrimonio; d. la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; e. la tratta di persone e il traffico di migranti; f. i reati contro il patrimonio storico e culturale; g. i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; h. la criminalita' informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche. 2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione di atti terroristici in conformita' alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 10 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155~art5 · fonte del testo

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