Articolo IV 1. Gli articoli da I a XV della Convenzione di Vienna, per quanto riguarda le Parti contraenti del presente Protocollo che sono Parti alla Convenzione di Parigi, sono applicati nella stessa maniera che tra le Parti alla Convenzione di Vienna. 2. Gli articoli da 1 a 14 della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le Parti contraenti del presente Protocollo che sono Parti alla Convenzione di Vienna, sono applicati nella stessa maniera che tra le Parti alla Convenzione di Parigi.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
