Articolo IX 1. Ogni Parte contraente la quale cessa di essere Parte sia alla Convenzione di Vienna sia alla Convenzione di Parigi, informa il depositario che essa pone fine all'applicazione di questa Convenzione per quel che la riguarda, nonche' della data alla quale tale recesso ha effetto. 2. Il presente Protocollo cessa di applicarsi ad una Parte contraente che ha posto fine all'applicazione sia della Convenzione di Vienna, sia della Convenzione di Parigi, alla data alla quale tale recesso ha effetto.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
