TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO COMUNE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI VIENNA E DELLA CONVENZIONE DI PARIGI. Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna Svoltasi presso la Sede dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica Vienna 21 settembre 1988 LE PARTI CONTRAENTI VISTA la Convenzione di Vienna del 21 Maggio 1963, relativa alla responsabilita' civile in materia di danni nucleari, VISTA la Convenzione di Parigi del 29 Luglio 1960 sulla responsabilita' civile nel settore dell'energia nucleare emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982; CONSIDERANDO che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi sono analoghe per quanto riguarda il merito, e che nessun Stato e', allo Stato attuale, Parte ad entrambe le Convenzioni; CONVINTE che l'adesione ad una delle Convenzioni delle Parti all'altra Convenzione, potrebbe creare difficolta' derivanti dall'applicazione simultanea di entrambe le Convenzioni ad un incidente nucleare; AUSPICANDO stabilire un legame tra la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi, estendendo scambievolmente i benefici del re- gime speciale in materia di responsabilita' civile per quanto riguarda i danni nucleari, stabilito ai sensi di ciascuna Convenzione, e di eliminare i conflitti derivanti da un'applicazione simultanea di entrambe le Convenzioni ad un incidente nucleare; HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo Nel presente protocollo:
- a)per "Convenzione di Vienna" si intende la Convenzione di Vienna del 21 maggio 1963, relativa alla reponsabilita' civile in materia di danni nucleari, nonche' ogni emendamento a detta Convenzione il quale e' in vigore per una Parte contraente al presente Protocollo;
- b)Per "Convenzione di Parigi" si intende la Convenzione di Parigi sulla responsabilita' civile nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, nonche' ogni emendamento a detta Convenzione il quale e' in vigore per una Parte contraente del presente Protocollo.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
