Articolo XI Il testo originale del presente Protocollo, le cui versioni in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sara' depositato presso il depositario, che ne rilascera' copie certificate conformi alle Parti contraenti ed agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonche' al Segretario generale dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico. In FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai Loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo comune. FATTO a Vienna, il 21 settembre 1988.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
