Articolo VII 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione di almeno cinque Stati parti alla Convenzione di Vienna e cinque Stati parti alla Convenzione di Parigi. Per ciascun Stato che ratifica il presente Protocollo, lo accetta, lo approva o vi aderisce dopo il deposito degli strumenti summenzionati, il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Il presente Protocollo rimarra' in vigore per tutto il tempo che la Convenzione di Vienna e la Convenzione di Parigi saranno in vigore.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;147~protocollo-articolovii · fonte del testo

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