Articolo III 1. La Convenzione di Vienna o la Convenzione di Parigi si applicano, una ad esclusione dell'altra, ad un incidente nucleare. 2. In caso di incidente nucleare verificatosi in un impianto nucleare, la Convenzione applicabile e' quella di cui e' Parte lo Stato sul di cui territorio tale impianto e' situato. 3. In caso di incidente nucleare verificatosi fuori da un impianto nucleare, implicante materie nucleari in corso di trasporto, la Convenzione applicabile e' quella di cui e' Parte lo Stato sul di cui territorio e' situato l'impianto nucleare di cui l'esercente e' responsabile, in applicazione sia dei capoversi 1 b) e c) dell'articolo II della Convenzione di Vienna, sia dei paragrafi a) e b) dell'articolo 4 della Convenzione di Parigi.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
