Articolo II Ai fini del presente Protocollo:
- a)L'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio di una Parte alla Convenzione di Vienna, e' responsabile, in conformita' con la presente Convenzione, dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Parigi sia del presente Protocollo;
- b)L'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio di una Parte della Convenzione di Parigi e' responsabile, in conformita' con la presente Convenzione, dei danni nucleari subiti sul territorio di una Parte contraente sia della Convenzione di Vienna, sia del presente Protocollo.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
