Articolo X Il depositario notifica senza indugio alle Parti contraenti ed agli Stati invitati alla Conferenza sulle relazioni tra la Convenzione di Parigi e la Convenzione di Vienna, nonche' al Segretario generale dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico:
- a)Ciascuna firma del presente Protocollo;
- b)Ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di aprovazione o di adesione relativo al presente Protocollo;
- c)L'entrata in vigore del presente Protocollo;
- d)Ogni recesso;
- e)Ogni informazione ricevuta in applicazione dell'articolo IX.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
