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((Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione e' composto di:

  • a)un presidente scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;
  • b)due vice presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;
  • c)un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;
  • d)tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri, designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;
  • e)i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;
  • f)i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;
  • g)un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La Giunta esecutiva dell'Ente e' composta dal presidente, dei due vice presidenti e di quattro consiglieri rappresentanti le Province interessate, eletti dal Consiglio di amministrazione i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi, e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati)).

Testo in vigore dal 9 ottobre 1964 al 19 maggio 1968

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 1964

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1961 al 9 ottobre 1964. 95 parole tolte, 125 parole aggiunte in 10 capoversi.

Sono organi dell'Ente autonomo il tolto: presidente, il Consiglio di amministrazione tolto: eaggiunto: , la Giunta esecutiva, il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione e' composto di:

a) un presidente tolto: nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, aggiunto: scelto in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) tolto: un vicepresidente nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, in una terna proposta aggiunto: due vice presidenti scelti in due terne proposte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

c) un tolto: membro nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste;

tolto: d) un membro nominato dal Ministro per i lavori pubblici;

tolto: e) un membro nominato dal Ministro per il tesoro aggiunto: funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

tolto: faggiunto: d) tre rappresentanti degli agricoltori, tre rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei mezzadri tolto: nominati dal Ministro per l'agricoltura e foreste su designazione delleaggiunto: , designati dalle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nelle province di Arezzo, Siena e Perugia;

tolto: gaggiunto: e) i presidenti dei Consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'Ente;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: haggiunto: f) i presidenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle province di Arezzo, Siena e Perugia, o un loro delegato;

tolto: iaggiunto: g) un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia. tolto: Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del aggiunto: I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La Giunta esecutiva dell'Ente e' composta dal presidente, dei due vice presidenti e di quattro consiglieri rappresentanti le Province interessate, eletti dal Consiglio di amministrazione aggiunto: i quali durano in carica tolto: quattro aggiunto: due anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri tolto: nominati rispettivamente dal Ministro per l'agricoltura e foreste, dal Ministro per i aggiunto: effettivi, e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e tolto: dal Ministro per il aggiunto: del Ministero del tesoro. Esso aggiunto: e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art4 · fonte del testo

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