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Miscellanea
Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana
Legge 18 ottobre 1961, n. 1048
- Aggiornato al
- 23 dicembre 2001
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 28
- Art. 1E' istituito l'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria…
- Art. 2L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e, nell'ambito delle disposizioni di cui…
- Art. 3L'Ente avra' la durata di anni 30, che decorreranno dall'entrata in vigore della presente…
- Art. 4Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta…
- Art. 5Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, puo' deliberare in via d'urgenza su materie…
- Art. 6Il Consiglio di amministrazione e' l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle…
- Art. 7Ai fini della designazione delle terne per la nomina del presidente e dei vice presidenti…
- Art. 8Per gravi irregolarita' nella gestione dell'Ente, o quando sia impossibile il suo…
- Art. 9Le domande dell'Ente per la concessione di acque si reputano dirette, se autorizzate dal…
- Art. 10A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere…
- Art. 11Le zone comprese nel territorio ove opera, l'Ente, che mediante la esecuzione di un piano…
- Art. 12Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli…
- Art. 13Ai contributi dovuti all'Ente da parte dei proprietari interessati si applicano le…
- Art. 14Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla…
- Art. 15L'Ente autonomo e' autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per…
- Art. 16Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sara' versata all'Ente la somma…
