[1]L'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, e' sostituito dal seguente: "Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione e' composto di:

  • a)un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente;
  • b)due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;
  • c)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;
  • d)quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;
  • e)i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
  • f)i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
  • g)i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
  • h)un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;
  • i)un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;
  • l)un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;
  • m)un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria.

[2]I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La giunta esecutiva dell'ente e' composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati".

Testo vigente dal 4 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;504~art5 · fonte del testo

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