((Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il presidente ed il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione e' composto di:

  • a)un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente;
  • b)due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;
  • c)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;
  • d)quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;
  • e)i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
  • f)i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
  • g)i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;
  • h)un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;
  • i)un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;
  • l)un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;
  • m)un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La giunta esecutiva dell'ente e' composta del presidente, dei due vice presidenti e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati)).

Testo vigente dal 19 maggio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 1964 al 19 maggio 1968. 84 parole tolte, 159 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: L'articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e' sostituito dal seguente: "Sono organi dell'Ente autonomo il Consiglioaggiunto: Sono organi dell'ente autonomo il consiglio di amministrazione, la tolto: Giunta aggiunto: giunta esecutiva, il tolto: Presidente ed il Collegio aggiunto: presidente ed il collegio dei revisori dei conti. Il tolto: Consiglio aggiunto: consiglio di amministrazione e' composto di:

a) un presidente scelto in una terna proposta dal tolto: Consiglio di amministrazione dell'Ente aggiunto: consiglio di amministrazione dell'ente;

b) due vice presidenti scelti in due terne proposte dal tolto: Consiglio di amministrazione dell'Ente aggiunto: consiglio di amministrazione dell'ente;

c) un tolto: funzionario aggiunto: rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero aggiunto: del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblicitolto: , ed uno del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri;

d) tolto: tre aggiunto: quattro rappresentanti degli agricoltori, tolto: tre aggiunto: quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, tolto: tre aggiunto: quattro rappresentanti dei mezzadri, tolto: designati dalle aggiunto: scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti tolto: nelle province di Arezzo, Siena e Perugia aggiunto: in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;

e) i presidenti dei tolto: Consorzi aggiunto: consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza tolto: dell'Ente aggiunto: dell'ente, o un loro delegato;

f) i presidenti delle tolto: Camere aggiunto: camere di commercio, industriaaggiunto: , artigianato e agricoltura delle province tolto: di Arezzo, Siena e Perugia, aggiunto: ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

g) tolto: un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni provinciali di Arezzo, Siena e Perugia aggiunto: i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

aggiunto: h) un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;

aggiunto: i) un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

aggiunto: l) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

aggiunto: m) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria. I membri del tolto: Consiglio aggiunto: consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e tolto: per le foreste, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La tolto: Giunta esecutiva dell'Ente e' composta dal aggiunto: giunta esecutiva dell'ente e' composta del presidente, dei due vice presidenti e di tolto: quattro consiglieri rappresentanti le Province interessate aggiunto: un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, eletti dal tolto: Consiglio di amministrazione aggiunto: consiglio di amministrazione, i quali durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il tolto: Collegio aggiunto: collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivitolto: , e tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero … del tesoro. Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foresteaggiunto: , dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermatitolto: ".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;765~art4 · fonte del testo

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