(( Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:

  • a)il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalita' ed esperienza nello specifico settore;
  • b)un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi Ministri;
  • c)tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;
  • d)tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana. La giunta esecutiva e' composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rapppresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo. 7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.)) 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente, la Corte Costituzionale

5

Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza 8 - 23 luglio 1992, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) (che ha sostituito il presente articolo), "nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2 lett. c) prevede la designazione da parte dei consigli regionali, dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente"

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1968 al 31 dicembre 1991. 258 parole tolte, 239 parole aggiunte in 11 capoversi.

Sono organi tolto: dell'ente autonomo aggiunto: dell'Ente: il consiglio di amministrazione, aggiunto: il presidente, la giunta esecutivatolto: , il presidente ed il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione tolto: e' composto diaggiunto: , nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:

a) tolto: un presidente scelto in una terna proposta dal consiglio di amministrazione dell'ente aggiunto: il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalita' ed esperienza nello specifico settore;

b) tolto: due vice presidenti scelti in due terne proposte dal consiglio di amministrazione dell'ente;

tolto: c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero tolto: del bilancio e della programmazione economica, uno del Ministero dei lavori pubblici tolto: edaggiunto: , uno del Ministero tolto: del tesoro aggiunto: dell'ambiente, designati dai rispettivi Ministri;

tolto: d) quattro rappresentanti degli agricoltori, quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, quattro rappresentanti dei mezzadri, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste su terne di persone indicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti in ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente;

tolto: e) i presidenti dei consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato;

tolto: f) i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegatoaggiunto: c) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;

tolto: g) i presidenti delle amministrazioni provinciali delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente, o un loro delegato; h) un rappresentante dell'ente di sviluppo dell'Umbria;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: i) un rappresentante dell'ente di sviluppo di Toscana e Lazio;

tolto: l) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica della Toscana;

tolto: m) un rappresentante del comitato regionale della programmazione economica dell'Umbria. I membriaggiunto: d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I componenti del consiglio di amministrazione tolto: sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, durano in carica tolto: quattro aggiunto: cinque anni e possono essere riconfermatitolto: . aggiunto: per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana. La giunta esecutiva tolto: dell'ente e' composta del presidente, dei aggiunto: e' composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti tolto: e di un consigliere per ciascuna delle province ricadenti nel territorio di competenza dell'ente,aggiunto: , da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, tolto: i quali aggiunto: in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rapppresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2. I componenti della giunta esecutiva durano in carica tolto: due aggiunto: cinque anni e possono essere riconfermatitolto: . aggiunto: per uguale periodo. 7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tolto: tre aggiunto: cinque membri effettivi e tolto: tre supplenti, funzionari rispettivamente del Ministero aggiunto: due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tolto: del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero aggiunto: dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. tolto: Esso aggiunto: Il collegio e' nominato con decreto del Ministro tolto: per l'agricoltura e le aggiunto: dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica tolto: quattro anni e aggiunto: cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente, la Corte Costituzionale

    Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza 8 - 23 luglio 1992, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni) (che ha sostituito il presente articolo), "nella parte in cui, sostituendo l'art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2 lett. c) prevede la designazione da parte dei consigli regionali, dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente"

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art4 · fonte del testo

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