Il Consiglio di amministrazione e' l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attivita' ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 2; per la validita' delle sue adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei suoi componenti. Esso:

  • a)approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;
  • b)approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;
  • c)nomina il direttore generale dell'Ente;
  • d)approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;
  • e)approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;
  • f)ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;
  • g)stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;
  • h)approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
  • i)approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;
  • l)approva le convenzioni con Istituti di credito;
  • m)accetta le eredita', le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente. ((Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro.))

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1968 al 31 dicembre 1991. 15 parole tolte, 40 parole aggiunte.

m) accetta le eredita', le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente. Le deliberazioni del tolto: Consiglio di amministrazione indicate alle lettere precedenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste aggiunto: consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art6 · fonte del testo

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