Corte costituzionale

Sentenza n. 144/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della

legge 30 luglio 1990, n. 217 ("Istituzione del patrocinio a spese

dello Stato per i non abbienti") promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 giugno 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia sull'istanza

proposta da Fricano Onofrio iscritta al n. 541 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,

prima serie speciale dell'anno 1991; 2) ordinanza emessa il 28 giugno

1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Bolzano sull'istanza proposta da Sturmann Rosa iscritta al n. 619 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 22 giugno 1991, resa nel procedimento

penale pendente nei confronti di Fricano Onofrio, il g.i.p. presso il

Tribunale di Reggio Emilia - al quale l'imputato, nel presentare

istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha attestato

la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per fruire del

beneficio dichiarando di essere disoccupato e privo di reddito

imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito per l'anno 1990

- ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217 nella parte in cui tale

norma non distingue fra mancanza di reddito derivante da

disoccupazione involontaria e mancanza di reddito derivante da

volontario rifiuto di svolgere attività lavorativa. Secondo il

giudice rimettente vi sarebbe contrasto sia con gli artt. 3 e 24

Cost., che con gli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, Cost. Ed

infatti, sotto il primo profilo, l'art. 3 cit., ponendo un uguale

trattamento per situazioni profondamente diverse, finisce con

sottrarre risorse alla tutela di chi sia non abbiente senza propria

responsabilità; sotto il secondo profilo la norma censurata si

risolve col premiare chi volontariamente si sottrae al dovere di

svolgere un'attività socialmente utile.

La norma censurata - ritiene il giudice a quo - può essere

emendata soltanto prescrivendo il carattere non volontario della

disoccupazione, che potrebbe essere agevolmente provato documentando

(anche a mezzo dell'autocertificazione) l'iscrizione nelle liste di

collocamento.

2. - Con ordinanza del 28 giugno 1991 il g.i.p. presso il

Tribunale di Bolzano - chiamato a decidere sull'istanza presentata da

Sturmann Rosa, imputata del reato di detenzione di sostanza

stupefacente in misura superiore alla dose media giornaliera, e

diretta all'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento penale

a suo carico - ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dello stesso art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217,

oltre che del successivo art. 4, per contrasto con gli artt. 1 e 3

Cost.

Osserva il giudice rimettente che tale legge sul patrocinio a

spese dello Stato è strutturata in modo da non garantire il rispetto

del principio della parità di trattamento in quanto per gli errati

criteri di valutazione della capacità patrimoniale dell'imputato

viene a creare ingiusti privilegi.

Ad avviso del giudice a quo risulta in particolare irragionevole e

discriminante il criterio di attribuire in ogni caso il beneficio del

patrocinio a spese dello Stato a chi dichiari non più di dieci

milioni di reddito annuo, anche se si tratti di un evasore fiscale

ovvero di un percettore di redditi illeciti; altresì irragionevole

sarebbe la mancata rilevanza dell'effettiva situazione patrimoniale

dell'imputato. Il giudice rimettente - nell'auspicare quindi che si

possano effettuare accertamenti sul reale tenore di vita di chi

richiede il patrocinio a spese dello Stato - ritiene che altrimenti

vi sarebbe un ingiusto privilegio per chi non dichiara fedelmente i

suoi redditi ovvero ha redditi illeciti con conseguente violazione

anche del principio costituzionale generale secondo cui la Repubblica

è fondata sul lavoro e quindi è tenuta a non privilegiare in alcun

modo attività che non siano legittimamente esercitate.

Infine al giudice a quo appare un ingiusto privilegio che

l'imputato possa essere difeso a spese dello Stato solo perché

temporaneamente non sia in grado di far fronte alle spese della sua

difesa, senza prevedere alcuna possibilità di recupero da parte

dello Stato di quanto anticipato nel caso in cui le sue condizioni

economiche dovessero migliorare.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che entrambe le

questioni siano dichiarate non fondate. Rileva in particolare

l'Avvocatura, in relazione all'ordinanza del g.i.p. presso il

tribunale di Reggio Emilia, che l'art. 24, terzo comma, Cost. parla

genericamente di "non abbienti" senza distinguere ulteriormente.

Con riferimento poi all'ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale

di Bolzano, l'Avvocatura sostiene essere manifestamente infondata la

prima questione sollevata dal giudice a quo perché muove da erronee

premesse. È infatti previsto (dall'art. 6 legge n. 217/90) che il

decreto del giudice, unitamente all'istanza dell'interessato e

all'allegata documentazione (tra cui l'autocertificazione attestante

la sussistenza delle condizioni reddituali ed una dichiarazione

contenente l'elenco dei beni immobili e mobili registrati oggetto di

diritto reale dell'indagato o imputato), sia trasmesso all'intendente

di finanza il quale verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito

attestato dall'interessato, anche disponendo il controllo della

posizione fiscale di quest'ultimo a mezzo della Guardia di finanza, e

all'esito può richiedere al giudice la revoca o la modifica del

decreto di ammissione al patrocinio gratuito. Sussiste quindi un

controllo (ancorché a posteriori) dell'ammontare dei redditi

dell'imputato o indagato, nell'ambito del quale si tiene conto anche

dei beni immobili e mobili registrati di quest'ultimo.

La seconda questione sollevata dal giudice a quo è - ad avviso

dell'Avvocatura - inammissibile per difetto di rilevanza potendo la

questione di ammissione, o meno, al beneficio essere definita

indipendentemente dagli effetti dell'ipotetico (successivo)

superamento della situazione di non abbienza del beneficiario e della

mancata previsione del recupero delle somme corrisposte dallo Stato.

Nel merito comunque - aggiunge l'Avvocatura - la questione sarebbe

non fondata atteso che trattasi di scelta discrezionale del

legislatore. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990 n. 217, nella

parte in cui - prevedendo l'ammissione nei procedimenti penali al

patrocinio a spese dello Stato in favore, tra l'altro, dell'imputato

che sia privo di redditi in quanto disoccupato - non condiziona il

beneficio alla non volontarietà dello stato di disoccupazione, per

sospetto contrasto sia con gli artt. 3 e 24 Cost. (per disparità di

trattamento tra imputati disoccupati volontari ed imputati

disoccupati involontari con conseguente sottrazione di risorse a

questi ultimi destinate), sia con gli artt. 1, primo comma, e 4,

secondo comma, Cost. (perché ingiustificatamente premia chi non si

attiva per svolgere un'attività socialmente utile e per provvedere,

con mezzi leciti, al proprio sostentamento).

La stessa norma censurata ed il successivo art. 4 della citata

legge n. 217 del 1990 sono poi stati investiti da una seconda

questione incidentale di legittimità costituzionale nella parte in

cui non prevedono: a) che nel valutare il diritto ad ottenere il

patrocinio a spese dello Stato si tenga conto del tenore di vita,

delle effettive capacità economiche, anche provenienti da attività

illecite, dell'imputato; b) che il beneficio suddetto non venga

concesso con l'obbligo per l'imputato di rimborsare allo Stato le

spese sostenute non appena egli ne abbia la possibilità economica. I

parametri costituzionali di raffronto risultano essere gli artt. 1 e

3 Cost.; quest'ultimo perché con un criterio irragionevole - che

ridonda in disparità di trattamento - affida automaticamente il

riscontro del requisito reddituale, al quale è condizionata

l'attribuzione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al

mero ammontare dei redditi ai fini fiscali dell'imputato e perché

altrettanto irragionevolmente - non prevedendo in alcun caso

l'obbligo a carico dell'imputato, le cui condizioni economiche siano

migliorate, del rimborso in favore dello Stato delle spese del

patrocinio fruito - parifica situazioni non omogenee; il primo

parametro (art. 1 Cost.) è poi invocato prospettandosi la violazione

del principio secondo cui la Repubblica è fondata sul lavoro per

l'ingiustificato privilegio che deriva all'imputato che - avendo

redditi di provenienza illecita - beneficia del patrocinio a spese

dello Stato.

2. - Va premesso che la cit. legge n. 217 del 1990 ha dato

attuazione nel procedimento penale (ovvero penale militare ed in

quello civile relativamente all'esercizio dell'azione per il

risarcimento del danno e le restituzioni derivanti dal reato) al

precetto costituzionale posto dal terzo comma dell'art. 24, che

prescrive che ai "non abbienti" siano assicurati, con appositi

istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni

giurisdizione.

Il principio ispiratore di fondo di tale normativa - che, in

attesa della generale riforma del patrocinio dei non abbienti avanti

ad ogni giurisdizione (art. 1, settimo comma), rappresenta una più

avanzata regolamentazione rispetto a quella posta dalla normativa di

base costituita ancor oggi dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282 -

consiste nell'essere posto a carico dello Stato l'onere del

patrocinio stesso (ed in particolare il compenso spettante al

difensore, al consulente tecnico di parte e a quello d'ufficio),

ripetendo così la scelta inizialmente già adottata in un settore

ancor più limitato (quello delle controversie individuali di lavoro

e di previdenza e assistenza obbligatorie) con la legge 11 agosto

1973 n. 533 e superando invece il diverso principio dell'obbligo

della gratuità dell'attività di chi tale patrocinio presta.

Tale beneficio del patrocinio (non più gratuito, ma) a spese

dello Stato è assicurato al cittadino (ma anche allo straniero e

all'apolide residente nello Stato) "non abbiente" (sia imputato che

persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte

civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena

pecuniaria). Il legislatore ordinario quindi (come già in precedenza

aveva fatto nell'art. 11, primo comma, della cit. legge n. 533 del

1973) ripete la dizione del terzo comma dell'art. 24 Cost. mostrando

in tal modo di voler rimanere aderente all'ambito soggettivo di

applicabilità del beneficio, quale disegnato dal precetto

costituzionale, superando il diverso criterio adottato dal precedente

R.D. n. 3282 del 1923; questo infatti, agli artt. 15 e 16, prevedeva

(e prevede tuttora nei procedimenti diversi da quelli ai quali

trovano oggi applicazione le leggi n. 217 del 1990 e n. 533 del

1973), come presupposto per beneficiare del gratuito patrocinio,

l'esistenza di uno stato (qualificato di "povertà") per cui la parte

non sia in grado di sopperire alle spese della lite.

L'art. 3 della legge n. 217 del 1990 - come già il secondo comma

dell'art. 11 della cit. legge n. 533 del 1973 - detta le condizioni

reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il

presupposto generale della "non abbienza" ha quindi la sua

specificazione nel "reddito" di chi aspira al beneficio, così

trovando esplicitazione la scelta del legislatore di fissare -

nell'esercizio della sua discrezionalità - una soglia di reddito che

leghi ad un dato oggettivo lo stato di "non abbienza".

3. - Su questa opzione di fondo si innesta la prima questione di

costituzionalità, sollevata dal g.i.p. presso il Tribunale di Reggio

Emilia, che - come già detto - censura l'art. 3, da ultimo citato,

perché non qualifica lo stato di non abbienza di chi aspira al

beneficio, omettendo di distinguere tra quello che dipende da

disoccupazione involontaria e quello che dipende da disoccupazione

volontaria.

La censura è infondata.

La garanzia del terzo comma dell'art. 24 Cost. è collegata allo

stato di "non abbienza" del soggetto senza alcuna ulteriore

qualificazione e quindi prescinde dal suo carattere incolpevole o

(eventualmente) colpevole.

Tale indifferenza delle ragioni dello stato di non abbienza è

coerente con il riconoscimento del diritto di azione in giudizio

sancito dal primo comma dell'art. 24 Cost., di cui la garanzia del

terzo comma costituisce necessario corollario.

Si tratta di valori costituzionali che non hanno una portata

strettamente soggettiva, ma sottendono un più ampio interesse

generale, soprattutto nel caso di patrocinio in materia penale per la

difesa dell'imputato (che è la fattispecie presa in considerazione

dal giudice rimettente); ed infatti soltanto se all'imputato non

abbiente, ancorché tale non incolpevolmente, siano assicurati i

mezzi per difendersi trova ordinata esplicazione la potestà punitiva

statuale.

Sotto questo profilo il carattere primario di tali valori

costituzionali, inerenti al diritto di azione ed al diritto di

difesa, trascende l'ambito strettamente individuale della tutela di

diritti ed interessi legittimi dei singoli e rende piena ragione

dell'irrilevanza - nel terzo comma dell'art. 24 Cost. - del fatto che

lo stato di non abbienza possa eventualmente non essere incolpevole,

senza per ciò solo far venir meno il beneficio del patrocinio a

spese dello Stato. Consegue che l'art. 3 della legge n. 217 del 1990

- che non richiede l'incolpevolezza dello stato di non abbienza - non

confligge con l'art. 24 Cost., né - per la medesima ragione - con

l'art. 3 Cost.

Parimenti infondata è la stessa questione di costituzionalità

sollevata in riferimento agli altri parametri (art. 1, primo comma, e

art. 4, secondo comma, Cost.) atteso che i valori costituzionali

primari espressi nel primo e nel terzo comma dell'art. 24 Cost. fanno

aggio, in tal caso, sull'esigenza di differenziare la posizione di

chi adempia al dovere di svolgere un'attività o una funzione che

concorra al progresso materiale o spirituale della società e di chi

invece a tale dovere si sottragga.

4. - La seconda questione di costituzionalità (sollevata dal

g.i.p. presso il Tribunale di Bolzano) - inerendo alle modalità di

accertamento del requisito reddituale di cui all'art. 3 della legge

n. 217 del 1990 - richiede una più dettagliata ricostruzione di tale

disposizione.

Condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è

la titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta

personale sul reddito (risultante dall'ultima dichiarazione) non

superiore ad un determinato limite massimo (lire otto milioni per il

1990, dieci milioni per il 1991, e successivamente l'importo

determinato ogni due anni con decreto del Ministro di grazia e

giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze).

Il medesimo art. 3 - oltre a modificare in aumento la soglia

massima di reddito in ragione dell'esistenza di familiari conviventi

- precisa poi (al terzo comma) che occorre tener conto anche dei

redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti alla

ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva.

Tale definizione del presupposto reddituale trova poi corrispondenza

nel successivo art. 5 che prescrive che chi aspira al beneficio deve

tra l'altro dichiarare i "redditi da lavoro", i "redditi diversi da

quelli da lavoro, anche se esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla

fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva", i redditi

di cui il richiedente abbia "indirettamente la libera disponibilità

o comunque il godimento", e (per lo straniero) anche i "redditi

prodotti all'estero". Questa formulazione dell'art. 5 ha il suo

precedente nella parallela disposizione contenuta nel terzo comma

dell'art. 11 della legge n. 533 del 1973, che rappresenta l'immediato

antecedente della citata legge n. 217 ed alla quale si è ispirato il

legislatore del 1990. Infatti anche il terzo comma dell'art. 11

prescrive che chi aspira al patrocinio a spese dello Stato deve

dichiarare il "reddito da lavoro", nonché - aggiunge la norma con

una formulazione più sintetica di quella dell'art. 5 cit. - le

"risorse di qualunque natura, diverse da quelle di lavoro di cui

l'istante abbia direttamente od indirettamente la libera

disponibilità o comunque il godimento". Il parallelismo poi prosegue

perché entrambe le disposizioni prescrivono ulteriormente che

l'istante deve dichiarare i beni immobili (anche se non produttivi di

reddito, specifica il terzo comma dell'art. 11) ed i beni mobili

registrati in ordine ai quali l'interessato sia titolare di un

diritto reale.

5. - Orbene, dalla lettura congiunta e coordinata degli artt. 3 e

5 emerge un presupposto reddituale articolato in singole prescrizioni

di dettaglio delle quali è necessaria una reductio ad unum per

verificarne la compatibilità con il canone della ragionevolezza

desumibile dall'art. 3 Cost. ed evocato dal giudice rimettente

prioritariamente rispetto ad altri parametri.

La scelta discrezionale del legislatore di fissare la soglia

quantitativa della "non abbienza" non è sindacabile nel merito del

limite quantitativo adottato dal quale discende una maggiore, o

minore, diffusività del beneficio; e nulla impedirebbe al

legislatore di adottare un limite quantitativo maggiormente benevolo

per allargare l'area dei potenziali fruitori del patrocinio a spese

dello Stato. Ma, per rispettare il canone di ragionevolezza delle

scelte legislative, le condizioni di spettanza del beneficio devono

essere coerenti con il presupposto della "non abbienza" e tali non

sarebbero se l'accertamento di tale stato fosse ingiustificatamente

limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri. Anche se in linea

di massima (e salvo ipotesi limite che in questa sede non

interessano) deve riconoscersi nel "reddito" (inteso in senso

essenzialmente economico) il criterio rivelatore più affidabile

dello stato di "non abbienza" perché sintomatico della capacità di

spesa e quindi dell'idoneità del suo percettore a far fronte alle

spese della lite, occorre tener conto di tutti i redditi di chi

aspira al beneficio (salvo che non ricorrano giustificate ragioni per

considerare diversamente un determinato reddito). Tale condizione di

coerenza è sicuramente rispettata dal terzo comma dell'art. 11 cit.

che con una formulazione inequivoca fa riferimento - come già detto

- alle risorse di qualunque natura. Ma essa è rispettata anche dagli

artt. 3 e 5 della legge n. 217 del 1990 perché - al di là della

formulazione diversa e più dettagliata - l'articolata enumerazione

dei redditi da dichiarare è orientata verso l'omnicomprensività di

tutto ciò che è reddito in senso economico. Una diversa

interpretazione che nella catalogazione fatta dalle due disposizioni

rinvenisse redditi non rilevanti al fine della valutazione dello

stato di "non abbienza" confliggerebbe con il suddetto canone della

ragionevolezza e della coerenza e quindi è da respingere dovendo i

precetti costituzionali guidare anche l'interpretazione delle leggi.

6. - Non vi è quindi, nella legge n. 217 del 1990, un'ineludibile

corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine

dell'integrazione del presupposto per il beneficio del patrocinio a

spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali,

ma - ancorché vi sia una stretta connessione (tant'è che l'istante

deve allegare alla domanda copia dell'ultima dichiarazione dei

redditi o dei certificati sostitutivi) - si tratta di accertamenti

che hanno finalità diverse e possono avere esiti diversi.

D'altra parte diversa è anche la situazione sostanziale alla

quale tale presupposto reddituale afferisce. In un caso vi è un

soggetto che aspira al patrocinio a spese dello Stato e quindi è su

di lui che fa carico l'onere probatorio del presupposto reddituale al

quale il legislatore collega lo stato di non abbienza. Nell'altro

caso è l'Amministrazione finanziaria che fa valere la sua pretesa

fiscale e quindi è su di essa che fa carico l'onere probatorio di

dimostrare l'esistenza e l'ammontare di un reddito imponibile. È

pertanto coerente a tale diversa incidenza dell'onere probatorio che

le difficoltà (sia di ordine pratico, per disfunzioni degli uffici,

sia di ordine giuridico, per decadenze o preclusioni), che

l'Amministrazione finanziaria eventualmente incontri

nell'accertamento dei redditi dei contribuenti, non ridondino in

ingiustificato vantaggio - in sede di ammissione al particolare

beneficio di cui si tratta - per chi di fatto non versi in una

situazione di "non abbienza" economica.

Pertanto - diversamente da quanto ritiene il giudice rimettente -

rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta

vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché

esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione.

Quindi rilevano anche redditi da attività illecite - che, secondo

una recente giurisprudenza (Cass. pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non

sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata

elusa l'imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poi accertabili

con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici

previste dall'art. 2739 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti

di emersione della percezione di redditi).

Non sussistono quindi la irragionevolezza e la disparità di

trattamento denunciate dal giudice rimettente.

Alla stregua delle medesime considerazioni esposte risulta poi

assorbita la valutazione del secondo profilo di legittimità -

riferito all'art. 1 Cost. - della medesima norma censurata.

7. - Mette conto infine rilevare - a corollario della conclusione

appena raggiunta - che la mancanza di un automatismo tra accertamento

del reddito ai fini fiscali ed accertamento del reddito ai fini

dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non comporta un

appesantimento del procedimento di concessione del beneficio, né

l'autonomia della verifica della "non abbienza" ha l'effetto di

frapporre di fatto ostacoli all'attuazione della garanzia

costituzionale.

Ed infatti la procedura per l'ammissione al beneficio (art. 6) è

disegnata dal legislatore in modo tale da non lasciare spazio ad

alcuna verifica o controllo preventivi da parte del giudice

competente ad accordare il beneficio. L'imputato (o uno degli altri

soggetti sopra indicati) che aspira al beneficio deve, sì,

autocertificare tutti i suoi redditi nell'anno, sia rientranti

nell'imponibile IRPEF, sia esenti o comunque non assoggettati ad

IRPEF. Ma il giudice che riceve l'istanza non è tenuto, né può

entrare nel merito dell'autocertificazione; egli deve solo valutare

che ricorrano le condizioni per l'ammissione al beneficio "alla

stregua dell'autocertificazione" (art. 6); non può quindi valutarne

l'attendibilità, ma deve solo verificare che l'ammontare dei redditi

esposti sia, o meno, compreso nel limite di legge e, all'esito di

tale controllo documentale (e quindi rapido), accordare, o negare, il

beneficio richiesto.

Tale procedura snella è pienamente attuativa del dettato

costituzionale perché la garanzia del patrocinio dei non abbienti

deve necessariamente essere assicurata in tempi brevi e sarebbe

incompatibile con controlli ed indagini di una qualche durata

sull'effettivo reddito dell'istante (soprattutto se riveste la

qualità di imputato). Indagini e controlli possono essere esperiti

successivamente; ed infatti è successivamente che l'intendente di

finanza (cui è inviata copia dell'istanza dell'interessato),

"verifica l'esattezza .. dell'ammontare del reddito attestato

dall'imputato" (art. 6, terzo comma), disponendo eventualmente anche

un controllo a mezzo della Guardia di finanza. Ciò fa tenendo conto

che l'obiettivo della verifica è l'accertamento non già dei

presupposti della pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria,

bensì di un dato di fatto rivelatore dello stato di abbienza

dell'istante.

A seguito di tali accertamenti e verifiche, se risulta un reddito

superiore al limite legale, l'intendente di finanza propone al

giudice competente la revoca (ex tunc) o la modifica (ex nunc) del

beneficio, con gli effetti recuperatori (e le rispettive decorrenze)

previsti dall'art.11 in favore dello Stato.

8. - Manifestamente inammissibile è infine la seconda questione

di costituzionalità sollevata dal g.i.p. presso il Tribunale di

Bolzano.

La valutazione della legittimità, o meno, della mancata

previsione nella legge n. 217 del 1990 di un obbligo di rimborso

delle spese di patrocinio gratuito anticipate dallo Stato

nell'ipotesi in cui sia successivamente cessato lo stato di "non

abbienza" della parte che abbia fruito del beneficio, è priva di

rilevanza nel giudizio a quo, giacché meramente eventuale, mentre in

tale fase processuale lo stato di "non abbienza" dell'istante incide

in radice sulla spettanza, o meno, del beneficio.

Soltanto dopo che il beneficio sia stato accordato e fruito

potrebbe assumere rilevanza una questione di legittimità

costituzionale della normativa dettata dalla legge n. 217 del 1990

nella parte in cui non dà rilevanza al fatto del successivo

miglioramento delle condizioni economiche della parte al fine di

consentire allo Stato di recuperare - ex tunc e quindi sempre per

l'intero - le spese di patrocinio anticipate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

(istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

sollevata - in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo

comma, e 24 della Costituzione - dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara non fondata la questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio 1990, n. 217,

(istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

sollevata - nella parte riguardante il presupposto reddituale del

beneficio ed in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione - dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano

con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge 30 luglio

1990, n. 217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i

non abbienti), sollevata - nella parte in cui non è previsto il

recupero da parte dello Stato, nel caso di successiva cessazione

della situazione di "non abbienza", delle spese di patrocinio anticipate ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari