Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/02/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2,

prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del

patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), promosso con

ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal tribunale di Saluzzo, iscritta

al n. 737 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il tribunale di Saluzzo, chiamato a provvedere sulla richiesta di

liquidazione avanzata dal consulente tecnico nominato da un imputato

ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione ad un

procedimento per i reati di cui all'art. 2621 del codice civile e

agli artt. 224, 217 e 223 della legge fallimentare, nel corso del

quale non era stata disposta perizia da parte del giudice, con

ordinanza in data 28 maggio 1997 ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma, 2, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), nella parte in cui, per i consulenti tecnici di

parte, limita la facoltà per l'imputato di godere degli effetti del

beneficio del gratuito patrocinio (recte: patrocinio a spese dello

Stato) ai soli casi in cui è disposta perizia.

Dopo aver ricordato il ruolo della consulenza tecnica extraperitale

(art. 233 cod. proc. pen.) nel processo penale di tipo accusatorio,

nel quale è positivamente prevista (art. 38 disp. att.) la

possibilità per i difensori di avvalersi, al fine di esercitare il

diritto alla prova, dell'opera di consulenti tecnici, e dopo aver

sottolineato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, dalle

dichiarazioni dei consulenti tecnici, equiparati ai testimoni, il

giudice possa trarre elementi di prova, il tribunale remittente

rileva che, nel vigente sistema processuale di parti, la difesa

tecnica assumerebbe un ruolo centrale, meritevole di garanzia non

meno della tradizionale difesa esercitata dall'avvocato. Del resto,

già in relazione al previgente ordinamento processuale, osserva il

giudice a quo questa Corte aveva affermato che il consulente tecnico

doveva ritenersi parte integrante dell'ufficio di difesa

dell'imputato, nel cui interesse presta la propria opera di apporto

tecnico mediante argomenti, rilievi ed osservazioni che hanno

sostanzialmente natura di atti defensionali (sentenza n. 199 del

1974).

Pertanto, ad avviso del remittente, l'art. 4, comma 2, prima parte,

della legge n. 217 del 1990, ponendo l'imputato nella impossibilità

di godere dei benefici del patrocinio a spese dello Stato

allorquando, per esercitare il proprio diritto alla prova e alla

difesa tecnica, ritenesse necessario avvalersi di un consulente

tecnico ex art. 233 del codice di procedura penale nei casi in cui

non sia stata disposta perizia, si porrebbe in evidente contrasto con

l'art. 24, secondo e terzo comma, della Costituzione.

La medesima disposizione, secondo il giudice a quo sarebbe lesiva

anche del principio di eguaglianza formale, per l'ingiustificata

disparità di trattamento tra l'imputato ammesso al patrocinio a

spese dello Stato che si sia avvalso di un consulente tecnico in

costanza di perizia e l'imputato, anch'egli ammesso al patrocinio a

spese dello Stato, che invece non può ricorrere a tale ausilio

difensivo, se non a proprie spese, quando la perizia non sia stata

disposta.

L'art. 4, comma 2, prima parte, contrasterebbe, infine, con il

principio di eguaglianza sostanziale: il fatto che venga disposta dal

giudice una perizia, sulla base di una valutazione discrezionale

senza che le parti possano in qualche modo interferire in tale

decisione, assurgerebbe, infatti, ad irragionevole ed arbitrario

discrimine per il riconoscimento o meno all'imputato del beneficio in

questione.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che

l'istanza di liquidazione presentata dal consulente tecnico, in base

alla disposizione censurata, dovrebbe essere respinta, pur se il

ricorso dell'imputato all'opera di un consulente non possa ritenersi

superfluo in considerazione della intrinseca complessità delle

imputazioni contestategli. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di Saluzzo dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge 30

luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti), il quale prevede che gli effetti dell'ammissione

al patrocinio a spese dello Stato si verifichino, relativamente ai

consulenti tecnici, nei soli casi in cui dal giudice venga disposta

perizia. Tale limitazione contrasterebbe, ad avviso del remittente,

con l'articolo 24, secondo e terzo comma, della Costituzione, poiché

al cittadino non abbiente sarebbe impedito di avvalersi dell'opera di

un consulente di parte per illustrare in chiave tecnica i propri

argomenti difensivi all'autorità giudiziaria chiamata a giudicarlo.

La medesima disposizione violerebbe, inoltre, l'art. 3 della

Costituzione, sotto un duplice profilo: in primo luogo essa

comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra

l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato che si avvalga

di consulenza tecnica nel caso in cui sia stata disposta dal giudice

una perizia e l'imputato, pure ammesso al patrocinio per i non

abbienti, che, quando la perizia non sia stata disposta, non potrebbe

ricorrere a tale ausilio difensivo se non a proprie spese; in secondo

luogo essa comprimerebbe irragionevolmente il diritto di difesa

dell'imputato subordinandolo ad una decisione discrezionale del

giudice.

2. - La questione è fondata.

Non può negarsi che la facoltà dell'imputato di farsi assistere

da un consulente tecnico sia espressione del diritto di difesa tutte

le volte in cui l'accertamento della responsabilità penale richieda

il possesso di cognizioni tecniche che, come non possono essere

presunte nella persona del giudice, così possono non essere proprie

del difensore. Questa Corte già nella sentenza n. 199 del 1974 ebbe

a chiarire che il consulente deve essere ritenuto parte integrante

dell'ufficio di difesa dell'imputato, nel cui interesse presta la

propria opera mediante l'apporto di argomenti, rilievi ed

osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività

difensiva; e nella successiva sentenza n. 345 del 1987 non mancò di

precisare che il divieto per le parti del processo penale di nominare

più di due consulenti tecnici previsto dal codice previgente, doveva

essere valutato con specifico riferimento a ciascuno degli

accertamenti che fossero stati disposti dal giudice nella forma della

perizia, e ciò proprio sulla premessa che l'ausilio del consulente

tecnico altro non è che esercizio del diritto di difesa sicché ogni

limitazione sostanziale imposta a tale ausilio si risolve in una

menomazione di quel diritto.

La stretta correlazione tra le funzioni del consulente tecnico e il

diritto di difesa dell'imputato è stata affermata da questa Corte

nel contesto dell'abrogato codice del 1930, che dava ingresso al

consulente tecnico della parte solo in occasione di incarico peritale

disposto dal giudice e negava autonomo rilievo alla figura del

consulente extraperitale, considerato semplice ausilio del difensore,

incapace di compiere valutazioni tecniche dotate di un intrinseco

valore probatorio; le sue indicazioni si riducevano a mere

sollecitazioni defensionali e non vano la forza di penetrare nel

processo se non attraverso la mediazione del giudice, a sua volta

ritenuto peritus peritorum.

Nell'attuale sistema quella correlazione si è vieppiù inverata.

Il codice vigente, infatti, prevede la possibilità per le parti del

processo penale di nominare consulenti tecnici anche nel caso in cui

non sia stata disposta alcuna perizia (art. 233). E si tratta di

previsione che, essendo consentito al giudice, come riconosce la

giurisprudenza di legittimità, trarre elementi di prova dall'esame

dei consulenti tecnici, la cui posizione viene assimilata a quella

dei testimoni, vale a qualificare in modo ancor più evidente la loro

attività come aspetto essenziale dell'esercizio del diritto di

difesa in relazione alle ipotesi in cui la decisione sulla

responsabilità penale dell'imputato comporti lo svolgimento di

indagini o l'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono

specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, secondo la

formulazione dell'art. 220 del codice di procedura penale.

Il compiuto processo di assimilazione della figura del consulente

tecnico extraperitale a quella del difensore si delinea in maniera

ancor più nitida alla luce degli ulteriori elementi normativi, anche

se in parte preesistenti, sui quali il remittente richiama

l'attenzione: oltre agli artt. 380 e 381 del codice penale, che

puniscono, insieme al patrocinio, la consulenza infedele, l'art. 103

del codice di procedura, che, sotto la significativa rubrica

"garanzie di libertà del difensore", vieta, al comma 2, il sequestro

presso il consulente di carte o documenti relativi all'oggetto della

difesa e, al comma 5, l'intercettazione relativa a conversazioni dei

consulenti tecnici e loro ausiliari e a quelle tra i medesimi e le

persone da loro assistite, nonché l'art. 200, comma 1, lettera b),

del medesimo codice di rito, che assicura anche ai consulenti tecnici

la tutela del segreto professionale. Un unitario e sistematico

insieme di disposizioni conduce insomma a riconoscere che la facoltà

di avvalersi di un consulente tecnico si inserisce a pieno titolo

nell'area di operatività della garanzia posta dall'art. 24 della

Costituzione.

3. - La legge n. 217 del 1990 garantisce ai non abbienti la

prestazione del difensore, ma introduce, con l'art. 4, comma 2, una

drastica limitazione: in relazione ai consulenti tecnici l'effetto

della ammissione al patrocinio a spese dello Stato si verifica solo

nel caso in cui il giudice abbia disposto perizia e non si estende

alla ipotesi di consulenza extraperitale. Se pure l'accertamento da

compiersi fosse compreso tra quelli che richiedono il possesso di

particolari cognizioni tecniche e tuttavia il giudice non ritenesse

di nominare un perito, l'imputato privo di mezzi non potrebbe

giovarsi dell'assistenza di un consulente, neppure in circostanze

estreme nelle quali essa apparisse essenziale e non meno decisiva,

per l'effettività della sua difesa, dell'apporto professionale

dell'avvocato.

Il diritto di difesa del non abbiente non ne risulterebbe così

gravemente menomato se fosse possibile sostenere, come è stato

prospettato da una dottrina valorizzando alcuni elementi testuali

presenti nella disciplina processualpenalistica in tema di perizia,

che nelle ipotesi in cui la decisione da assumere coinvolga nozioni

nel campo della tecnica, dell'arte o delle scienze che non possono

presumersi nel giudice, per esso la nomina di un perito costituisca

un dovere.

In astratto una siffatta soluzione avrebbe potuto essere ritenuta

non incompatibile con la dizione dell'art. 220 del codice di

procedura penale, il quale usa una terminologia che non evoca

potestà discrezionali ma, con formulazione quasi deontica, dispone

che "la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o

acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze

tecniche, scientifiche o artistiche". E non v'è dubbio che se

questa soluzione interpretativa fosse prevalsa nella prassi, sarebbe

stato arduo imputare all'art. 4, comma 2, della legge n. 217 del 1990

una vulnerazione del diritto di difesa del non abbiente.

Ma una simile interpretazione contraddice allo spirito accusatorio

del nuovo codice di procedura penale, imperniato, sia pure con i

necessari temperamenti connessi al permanere di alcuni poteri

officiosi, sul principio di disponibilità della prova (art. 190),

sulla conseguente libertà di nomina dei consulenti tecnici anche al

di fuori dei casi in cui sia stata disposta perizia (art. 233) e sul

valore probatorio che viene attribuito alla consulenza di parte, come

dimostra l'art. 422 del codice di procedura penale, che consente al

giudice dell'udienza preliminare di ammettere l'audizione di

consulenti tecnici nominati dalle parti quando si tratti di

accertamenti decisivi.

I poteri del giudice in materia probatoria sono, in effetti, nel

nuovo sistema processuale, suppletivi anche se non eccezionali

(sentenza n. 111 del 1993) e sopravvengono solo in una fase in cui

sia terminata l'assunzione delle prove richieste dalle parti (artt.

468, 493, 495) o indicate dal giudice (art. 506) e nuovi mezzi di

prova appaiano "assolutamente necessari" (art. 507). È pertanto da

ritenere perfettamente compenetrato nello spirito del nuovo processo

l'orientamento della Cassazione secondo cui il giudice, senza

necessità di disporre perizia, può legittimamente desumere elementi

di prova dall'esame dei consulenti tecnici dei quali le parti si

siano avvalse.

4. - Se dunque non può essere revocato in dubbio in questa sede

che la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere pieno

valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che

pertanto il giudice non è vincolato a nominare un perito qualora le

conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano

oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti,

la soluzione della presente questione di costituzionalità consegue

linearmente al riconoscimento, già compiuto da questa Corte nelle

sentenze sopra richiamate, che le prestazioni del consulente di parte

ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il

non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo

aspetto essenziale. Ove poi si consideri che, conformemente

all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorietà

dell'azione penale, al pubblico ministero per sostenere l'accusa è

consentito avvalersi di esperti nei più svariati settori della

scienza e della tecnica senza limitazione di oneri economici, nella

garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione non

può non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti

del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte

persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello

Stato.

La conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 4, comma 2, prima parte, della legge n. 217 del 1990 deve

essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del

diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto

riconosciuta la facoltà di farsi assistere a spese dello Stato da un

consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario,

restando ovviamente salva la possibilità di un intervento del

legislatore per una nuova disciplina della materia che comunque non

incida sul nucleo essenziale del diritto garantito dall'art. 24 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, prima

parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio

a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i

consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio

a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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