Art. 5 — Requisiti per la nomina

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Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano;
  • b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • c)non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • d)avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
  • e)avere idoneita' fisica e psichica;
  • f)avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore a 70 anni;
  • g)avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente, pubblica o privata;
  • h)avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
  • a)funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
  • b)funzioni notarili;
  • c)insegnamento di materie giuridiche nelle universita;
  • d)funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario. In caso di nomina condizionata alla cessazione della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1999 al 21 agosto 2013

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/1992

    Altra decisione
    27 luglio 1992

    Estinzione del processo per intervenute rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte.

    Art. 40 Istituzione del giudice di pace · Art. 41 Istituzione del giudice di pace · Art. 94 Testo unico costituzionali · Art. 96 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 30 dicembre 1999. 176 parole tolte, 69 parole aggiunte in 14 capoversi.

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzionetolto: , e non essere tolto: stato sotto posto aggiunto: sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere aggiunto: conseguito la laurea in giurisprudenza;

aggiunto: e) avere idoneita' fisica e psichica;

tolto: eaggiunto: f) avere eta' non inferiore a tolto: 50 aggiunto: 30 anni e non superiore a 70 annitolto: , ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;

tolto: f) avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;

g) avere tolto: il possesso della laurea in giurisprudenza;

tolto: h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendenteaggiunto: , pubblica o privataaggiunto: ;

aggiunto: h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Il requisito di cui alla lettera tolto: f aggiunto: h) del comma 1 non e' richiesto tolto: nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso aggiunto: per coloro che hanno esercitato:

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

a) tolto: delle funzioni giudiziarie, anche onorarieaggiunto: , per almeno un biennio;

b) tolto: della professione forense ovvero delle funzioni notarili;

c) tolto: dell'insegnamento aggiunto: insegnamento di materie giuridiche nelle tolto: universita' o negli istituti superiori statali aggiunto: universita;

d) tolto: delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarietolto: ;

tolto: e) delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;

tolto: f) delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. A parita' di possesso dei requisiti e dei titoliaggiunto: . Accertati i requisiti di cui ai commi 1tolto: , 3 e 4, sono prioritarianente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato aggiunto: e 2, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni di tolto: giudice conciliatore o di vice conciliatore aggiunto: magistrato onorario. In caso di nomina condizionata alla cessazione tolto: dell'attivita' aggiunto: della attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro tolto: sessanta giorni dalla aggiunto: trenta giorni dalla data della nomina.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art5 · fonte del testo

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