Art. 7 — Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Abrogato dal 15 agosto 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Abrogato dal 15 agosto 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Quando le modifiche normative sopravvenute incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base della censura avanzata o apportano al quadro normativo considerevoli cambiamenti, è necessario restituire gli atti al giudice a quo , spettando a quest'ultimo effettuare una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. ( Precedenti: O. 227/2022 - mass. 45139; O. 97/2022 - mass. 44823; S. 125/2018 - mass. 41329; O. 200/2017 - mass. 39445; O. 145/2017 - mass. 40054; O. 163/2016 - 38959 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per una nuova valutazione, alla luce dello ius superveniens , circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 374 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 92 del 2016 - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - nella parte in cui consentono il conferimento, senza soluzione di continuità, di incarichi quadriennali ai giudici di pace per un periodo complessivo anche ultraventennale. Le sopravvenienze di cui alla legge n. 234 del 2021, art. 1, commi da 629 a 633 e alla sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2022, in causa C-236/20, PG, incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base della censura avanzata e, comunque, apportano al quadro normativo considerevoli cambiamenti).
Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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9 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 15 agosto 2017. 282 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e puo' essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di quattro anni in applicazione dell'articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di due anni, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'. Una ulteriore nomina non e' consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio. Tale giudizio costituisce requisito necessario per la conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro svolto. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento prevista dall'articolo 10-ter.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art7 · fonte del testo
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