Art. 5 — Requisiti per la nomina

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Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano;
  • b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
  • c)non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sotto posto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • d)avere idoneita' fisica e psichica;
  • e)avere eta' non inferiore a 50 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;
  • f)avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace;
  • g)avere il possesso della laurea in giurisprudenza;
  • h)avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente pubblica o privata. Il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 non e' richiesto nei confronti di coloro che esercitano la professione forense o le funzioni notarili. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la nomina deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente, per indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale maturata, le funzioni di magistrato onorario. Costituiscono titoli di preferenza per la nomina l'esercizio, anche pregresso:
  • a)delle funzioni giudiziarie, anche onorarie;
  • b)della professione forense ovvero delle funzioni notarili;
  • c)dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali;
  • d)delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie;
  • e)delle funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva della pubblica amministrazione;
  • f)delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. A parita' di possesso dei requisiti e dei titoli di cui ai commi 1, 3 e 4, sono prioritarianente nominati coloro che esercitano o hanno esercitato le funzioni di giudice conciliatore o di vice conciliatore. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla nomina.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 30 dicembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/1992

    Altra decisione
    27 luglio 1992

    Estinzione del processo per intervenute rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte.

    Art. 40 Istituzione del giudice di pace · Art. 41 Istituzione del giudice di pace · Art. 94 Testo unico costituzionali · Art. 96 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1991 al 10 dicembre 1994. 2 parole tolte, 19 parole aggiunte.

e) avere eta' non inferiore a 50 e non superiore a tolto: 71 anni aggiunto: 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di eta' se procuratori legali o notai;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art5 · fonte del testo

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