Art. 4-bis — Tirocinio e nomina
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Abrogato dal 15 agosto 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.
Abrogato dal 15 agosto 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1999 al 15 agosto 2017. 358 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del giudizio di idoneita' di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal tirocinante. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'articolo 6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attivita' giudiziarie, compresa la partecipazione alle camere di consiglio, affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, formula un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati della partecipazione ai corsi. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta un'indennita' pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed e' altresi' assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 2017, N. 116
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art4bis · fonte del testo
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