Corte costituzionale

Ordinanza n. 375/1992

Altra decisione · depositata il 27/07/1992 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 21 novembre

1991, n. 374, recante: "Istituzione del giudice di pace", promossi

con ricorsi della Regione Trentino Alto Adige e delle Province di

Bolzano e Trento, notificati rispettivamente il 24 e il 27 dicembre

1991, depositati in cancelleria il 2, 3, e 4 gennaio 1992 ed iscritti

ai nn. 1, 2 e 3 del registro ricorsi 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore

Renato Granata;

Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la

Regione Trentino - Alto Adige, Roland Riz per la Provincia di

Bolzano, Valerio Onida per la Provincia di Trento e l'avv. dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ricorso depositato in data 2 gennaio 1992 la

regione Trentino-Alto Adige ha proposto questione di legittimità

costituzionale in via principale della legge 21 novembre 1991 n. 374

(Istituzione del giudice di pace) e comunque dei suoi artt. 40, primo

comma, e 41, terzo comma, per violazione degli artt. 94 e 96 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n.

670) e dell'art. 3 Cost.;

che con ricorso depositato in data 3 gennaio 1992 la provincia

di Bolzano ha proposto questione di legittimità costituzionale della

medesima legge n. 374 del 1991 in tutte le sue disposizioni ed in

particolare negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 39, 40, 41,

41, terzo comma, 42, 44, 47 e 49, per contrasto con gli artt. 8,

cifra 29, 16, primo comma, 89, 94, 95, 96, 103 e 107 del citato

Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione;

che con ricorso depositato in data 4 gennaio 1992 la provincia

di Trento ha proposto questione di legittimità costituzionale degli

artt. 2, secondo comma, 16, 40, primo comma, 41, terzo comma,

nonché, in subordine degli articoli da 17 a 34, 44 e 47, secondo

comma, della citata legge n. 374 del 1991, in riferimento agli artt.

94, 95 e 96 dello Statuto di autonomia e alle relative norme di

attuazione, fra cui in particolare l'art. 28 del d.P.R. 1° febbraio

1973, n. 49, nonché in riferimento agli artt. 3 e 5 della

Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha

concluso per il rigetto dei ricorsi;

che successivamente sia la provincia di Bolzano (a seguito di

delibera dell'11 maggio 1992 della Giunta provinciale, ratificata dal

Consiglio provinciale il 29 maggio 1992), sia la provincia di Trento

(a seguito di delibera dell'11 maggio 1992 della Giunta provinciale,

ratificata dal Consiglio provinciale il 1° giugno 1992), sia la

regione Trentino-Alto Adige (a seguito di delibera del 19 maggio 1992

della Giunta regionale, ratificata dal Consiglio regionale l'11

giugno 1992), hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo

dell'Avvocatura Generale dello Stato ha accettato le suddette

rinunce;

Considerato che i giudizi vanno riuniti per identità di materia;

che la rinuncia ai ricorsi, seguita dalla relativa accettazione,

comporta l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 25 delle

norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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