Art. 12 — Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario

Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia inquadrato nella I qualifica dirigenziale e nella IX, VIII, VII, VI, V, IV e III qualifica funzionale. L'organico relativo al personale di cancelleria viene aumentato complessivamente di n. 6.059 unita' di cui:

  • a)12 della I qualifica dirigenziale;
  • b)84 della IX qualifica funzionale;
  • c)840 dell'VIII qualifica funzionale;
  • d)1.495 della VI qualifica funzionale;
  • e)802 della V qualifica funzionale;
  • f)1.604 della IV qualifica funzionale;
  • g)1.222 della III qualifica funzionale. L'organico relativo al personale degli uffici notificazioni e protesti viene aumentato complessivamente di n. 1.360 unita' di cui:
  • a)240 della VII qualifica funzionale;
  • b)480 della VI qualifica funzionale;
  • c)640 della V qualifica funzionale. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, si provvede a stabilire la dotazione organica del personale dei singoli uffici del giudice di pace. Alla copertura dei posti di organico di cui al comma 4 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alle corrispondenti categorie del personale dell'amministrazione giudiziaria gia' in ruolo. Alla copertura dei posti di organico recati in aumento dal comma 3 si provvede mediante immissione in ruolo con priorita' dei messi di conciliazione non dipendenti comunali, purche' in possesso del decreto di nomina rilasciato dal presidente del tribunale anteriormente alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalita' consistenti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Testo vigente dal 27 novembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari