Art. 4 — Ammissione al tirocinio

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I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, pre- via deliberazione del Consiglio superiore della magistratura su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d'appello. Ai fini previsti dal comma 1, il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda, corredata dei documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e di una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge. Il presidente della corte d'appello, ricevute le domande degli interessati corredate dei relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario formula le motivate proposte sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti, indicando, se possibile, in via prioritaria una terna di nomi scelti fra coloro che sono in possesso dei titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 5. Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla nomina. In sede di prima applicazione il Consiglio superiore della magistratura adotta la deliberazione di cui al comma 1 entro otto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.

Testo in vigore dal 27 novembre 1991 al 11 ottobre 1994

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/1992

    Altra decisione
    27 luglio 1992

    Estinzione del processo per intervenute rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte.

    Art. 40 Istituzione del giudice di pace · Art. 41 Istituzione del giudice di pace · Art. 94 Testo unico costituzionali · Art. 96 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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