Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 novembre

1991, n. 374 ("Istituzione del giudice di pace"), promosso con

ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta notificato il 20

dicembre 1991, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto

al n. 53 del registro ricorsi 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione autonoma Valle

d'Aosta e l'avv. dello Stato Giorgio d'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato in data 24 dicembre 1991 la regione

Valle d'Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice di pace)

e comunque dei suoi artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40 e 41 (terzo comma),

45 e 47 per violazione dell'art. 116 della Costituzione e delle norme

e principi dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (l. cost. 26

febbraio 1948 n. 4) ed in particolare del suo art. 41.

Premette la difesa della regione che l'art. 41 dello Statuto

contempla la potestà del Presidente della giunta, su deliberazione

della stessa, di istituire gli uffici di conciliazione. Inoltre, in

base al secondo comma del medesimo art. 41, il Presidente della

giunta ha il potere, su delega necessaria del Presidente della

Repubblica, di provvedere a tutti gli atti concernenti il rapporto

giuridico dei giudici conciliatori e dei vice conciliatori. Infine

dalla medesima norma statutaria è attribuito al Presidente della

giunta il potere di autorizzare all'esercizio delle funzioni di

cancelliere e di usciere i soggetti che ne posseggono i requisiti. La

legge impugnata - osserva la regione - sopprime (formalmente) il

giudice conciliatore. Così facendo comprime illegittimamente le

competenze regionali mediante eliminazione del suo presupposto. In

realtà però - prosegue la ricorrente - la legge impugnata ha

modificato la disciplina del giudice conciliatore, come risulta in

particolare dall'art. 39, che espressamente prevede che in tutte le

disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni

"conciliatore", "giudice conciliatore e viceconciliatore" ovvero

"ufficio di conciliazione", queste devono essere sostituite da

"giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".

Peraltro, anche in questa prospettiva di continuità tra giudice

conciliatore e giudice di pace, sì che la disciplina di quest'ultimo

si qualifica come modifica della disciplina del primo, risulta la

compressione delle competenze regionali previste dallo Statuto ed in

particolare dal suo art. 41. Infatti l'art. 2 della legge n. 374/91

prevede la istituzione ex lege degli uffici del giudice di pace in

ogni capoluogo degli ex-mandamenti giudiziari e non più con decreto

del Presidente della giunta regionale previa deliberazione di questa;

inoltre sono istituite sedi distaccate mediante decreto del

Presidente della Repubblica, su parere del Ministro di grazia e

giustizia, sentiti il consiglio giudiziario ed i comuni interessati e

non più con decreto del Presidente della giunta, su deliberazione

della stessa. Altresì un'illegittima compressione delle competenze

regionali vi è quanto alla nomina dei magistrati onorari addetti a

funzioni di giudice di pace; è infatti previsto che tale nomina

avvenga con decreto del Presidente della Repubblica su mera proposta

del Presidente della giunta e non più con decreto del Presidente

della giunta su delega necessaria del Presidente della Repubblica.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo il rigetto del

ricorso.

L'Avvocatura premette che le disposizioni statutarie della Regione

Valle d'Aosta relative al giudice conciliatore non prevedono poteri

di istituzione o soppressione di magistrature onorarie, né

costituzionalizzano in parte qua l'ordinamento giudiziario quanto

alla figura magistratuale del giudice conciliatore nella anzidetta

regione, ma contemplano poteri (di nomina, vigilanza, decentramento)

esercitabili nei confronti di tale figura se ed in quanto prevista

dall'ordinamento giudiziario. Una volta quindi venuta meno la figura

del giudice conciliatore le norme statutarie non trovano più il loro

presupposto applicativo senza che per ciò solo vi sia lesione delle

prerogative regionali.

Né tali prerogative sono esercitabili in relazione al giudice di

pace atteso che quest'ultimo è figura del tutto nuova e diversa

rispetto al giudice conciliatore, come può desumersi da una serie di

elementi: la mancata modifica della competenza del giudice

conciliatore in sede di riforma del processo civile (legge n. 353/90)

come espressione della volontà del legislatore di non rivitalizzare

l'istituto; la competenza a carattere generale del giudice di pace;

il riferimento istituzionale del decentramento e della sede (non più

al Comune, ma al mandamento giudiziario e la Pretura); l'assunzione

degli oneri inerenti al funzionamento di tale nuova magistratura;

l'esercizio delle funzioni di cancelleria e di notificazione; la non

gratuità dell'ufficio; il procedimento ed i requisiti per la nomina

dei giudici di pace; l'attribuzione di una competenza penale; il

parametro di giudizio costituito dalle regole di diritto, salvo che

per cause di minor valore; la previsione di un regime impugnatorio

delle sentenze analogo a quelle delle sentenze del Pretore, al quale

il giudice di pace è equiordinato come giudice di primo grado; la

necessità del ministero e dell'assistenza del difensore.

Quindi sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo il giudice

di pace non corrisponde al giudice conciliatore; come peraltro

risulta anche dalla coesistenza, in via temporanea e transitoria, del

giudice conciliatore e del giudice di pace sino all'esaurimento delle

cause pendenti innanzi al primo.

Né in senso contrario rileva la disposizione di chiusura

dell'art. 39 legge n. 374/1991, per cui, nelle disposizioni di legge

in cui vengono usate, le espressioni "conciliatore", "giudice

conciliatore", "vice conciliatore", "ufficio di conciliazione",

queste sono sostituite con le espressioni "giudice di pace" ed

"ufficio del giudice di pace".

Osserva ancora l'Avvocatura che dalle disposizioni statutarie non

è desumibile un principio di carattere generale riferibile ad ogni e

qualsiasi figura di giudice onorario; la salvaguardia di superiori

principi costituzionali impone la stretta interpretazione delle norme

statutarie, apparendo queste derogative di regole generali poste a

presidio dell'indipendenza dei giudici; infatti la scelta dei giudici

conciliatori era sostanzialmente operata in via esclusiva

dall'autorità regionale. L'ampliamento di tale potere di scelta, ove

riferito al giudice di pace, unitamente al potere di vigilanza, si

collocherebbe fuori dai principi costituzionali generali applicabili

in tema di garanzia dell'indipendenza del giudice.

L'Avvocatura pertanto ha concluso per il rigetto di tutti i

ricorsi.

3. - La difesa della Regione Valle d'Aosta ha poi depositato una

memoria in cui, nel contestare le deduzioni dell'Avvocatura generale

dello Stato, ribadisce la tesi secondo cui le competenze

amministrative regionali contemplate dallo Statuto di autonomia sono

perfettamente compatibili con la riserva di legge statale in materia

di ordinamento giudiziario ed insiste nel negare che il legislatore

ordinario statale possa eliminare il presupposto per l'esercizio di

competenze regionali, costituzionalmente garantite in quanto recepite

nello Statuto d'autonomia. Considerato in diritto

1. - La regione ricorrente ha sollevato una duplice questione di

costituzionalità.

In via principale ed in riferimento all'art. 116 della

Costituzione, nonché alle norme dello Statuto speciale della Valle

d'Aosta (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 4) e segnatamente del suo art.

41, censura la legge 21 novembre 1991 n. 374 (Istituzione del giudice

di pace) e comunque i suoi artt. 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40 41 (terzo

comma), 45 e 47 nella parte in cui, sopprimendo il giudice

conciliatore ed istituendo in suo luogo il giudice di pace,

comportano la caducazione di specifiche competenze regionali

costituite dal potere del Presidente della giunta, su deliberazione

della stessa, di istituire gli uffici di conciliazione; dal potere

del Presidente della giunta di provvedere, su delega necessaria del

Presidente della Repubblica, a tutti gli atti concernenti il rapporto

giuridico dei giudici conciliatori e dei vice conciliatori; dal

potere del Presidente della giunta di autorizzare all'esercizio delle

funzioni di cancelliere e di usciere i soggetti che ne posseggano i

requisiti.

La medesima legge e, comunque, le suddette norme citate sono

censurate di incostituzionalità, in riferimento ai medesimi

parametri, ma sul diverso presupposto che la figura del giudice

conciliatore sia stata non già soppressa, ma soltanto modificata in

quella del giudice di pace, in quanto illegittimamente risulterebbero

compresse le stesse competenze regionali essendo previste la

istituzione ex lege degli uffici del giudice di pace in ogni

capoluogo degli ex-mandamenti giudiziari (e non più in forza di

decreto del Presidente della giunta regionale previa deliberazione di

questa), la istituzione di sedi distaccate mediante decreto del

Presidente della Repubblica, su parere del Ministro di grazia e

giustizia, sentiti il consiglio giudiziario ed i comuni interessati

(e non più con decreto del Presidente della giunta, su deliberazione

della stessa), ed, infine, la nomina dei magistrati onorari addetti a

funzioni di giudice di pace con decreto del Presidente della

Repubblica su mera proposta del Presidente della giunta (e non più

con decreto del Presidente della giunta su delega necessaria del

Presidente della Repubblica).

2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della

questione sollevata dalla regione Valle d'Aosta nei confronti

dell'intera legge n. 374 del 1991 non essendo consentita, secondo la

giurisprudenza più volte ribadita da questa Corte (sentenze nn.

483/91, 360/91, 49/91, 85/90, 459/89, 1111/88), una indistinta

censura nei confronti di una legge nel suo complesso.

3. - Quanto poi alle censure nei confronti delle singole

disposizioni - premesso che con la citata legge n. 374/91 (la cui

efficacia è stata differita in massima parte al 3 gennaio 1994

dall'art. 1 legge 4 dicembre 1992 n. 477) il legislatore ha istituito

il giudice di pace, come magistrato onorario appartenente all'ordine

giudiziario e con poteri giurisdizionali in materia sia civile che

penale, dettando nel contempo una complessa normativa sia

organizzativa (inerente alla nomina, allo status e all'ufficio del

giudice di pace) che processuale (riguardante il procedimento innanzi

al medesimo) - deve preliminarmente esaminarsi la questione

interpretativa posta dalla difesa della regione a presupposto della

sua duplice censura essendo il conseguente scrutinio di

costituzionalità condizionato dalla soluzione data alla questione

stessa; occorre cioè, in particolare, stabilire se il giudice di

pace sia un "nuovo" giudice onorario ovvero sia null'altro che la

riedizione, con modifiche, del giudice conciliatore.

Vari elementi esegetici inducono a ritenere corretta la prima

soluzione, che è quella prospettata in via principale dalla stessa

difesa della regione, ed alla quale aderisce anche l'Avvocatura di

Stato.

4. - Innanzi tutto dal combinato disposto degli artt. 43 e 44

risulta che in via di prima attuazione della legge il giudice di pace

ed il giudice conciliatore coesistono, rimanendo quest'ultimo ancora

in vita per tutto il tempo necessario per esaurire le cause pendenti,

anche se attribuite dalla legge medesima alla competenza del giudice

di pace. La coesistenza di tali due figure di magistrati onorari

rappresenta già di per sé sola sicuro indizio della diversità

delle stesse.

Inoltre le differenze di disciplina sono così radicali e

profonde, da rendere manifesto che l'intenzione del legislatore - il

quale, dopo aver abbandonato l'originario disegno di ridefinire ed

attualizzare il giudice conciliatore, ha deliberatamente omesso di

elevare la competenza di quest'ultimo in sede di riforma del processo

civile (legge n. 353 del 1990) - sia stata quella di delineare una

nuova, del tutto autonoma, figura di giudice onorario.

Ed infatti al giudice di pace è riconosciuta una competenza ben

più ampia di quella del giudice conciliatore sia perché è estesa

alla materia penale (per le contravvenzioni ed alcuni tipi di delitti

dalla delega di cui all'art. 35 legge n. 374/91) sia perché la

stessa competenza civile è completamente ridisegnata, con la

specifica individuazione di attribuzioni funzionali. Inoltre l'aver

limitato il giudizio secondo equità (che per il giudice conciliatore

rappresentava la regola) alle cause il cui valore non superi quello

di due milioni di lire (art. 21) implica una maggiore

professionalità tecnica del giudice di pace, che poi si è tradotta

anche nella prescrizione di più specifici e rigorosi requisiti per

la nomina (art. 5) e nell'estensione dei doveri prescritti per i

magistrati ordinari con conseguente responsabilità disciplinare

(art. 10), sicché è mutato anche il regime della sorveglianza, che

sul giudice conciliatore era esercitata dal pretore e dal presidente

del tribunale (art. 29 dell'ordinamento giudiziario) mentre sul

giudice di pace è esercitata dal Consiglio superiore della

magistratura (art. 16 legge n. 374/91). Per altro verso la maggiore

professionalità richiesta per il giudice di pace ha comportato che

la sua attività - a differenza di quella del giudice conciliatore -

non sia gratuita, essendo prevista un'indennità per l'esercizio

delle funzioni (art. 11). Coerentemente poi alla marginalizzazione

del giudizio secondo equità il legislatore (art. 20) ha previsto che

normalmente le parti non possano stare in giudizio se non con il

ministero e l'assistenza di un difensore (mentre per il giudice

conciliatore la difesa personale della parte rappresentava la

regola). Lo stesso regime delle impugnazioni testimonia il carattere

radicale del mutamento: mentre, infatti, le sentenze del conciliatore

erano da ultimo soltanto ricorribili per cassazione, e quando - prima

della legge 30 maggio 1984 n. 399 - erano (per difetto di

giurisdizione o per incompetenza) soggette ad appello, giudice di

questo era il pretore, invece per le sentenze del giudice di pace -

ad eccezione di quelle pronunziate secondo equità - è dettata la

regola della appellabilità innanzi al tribunale, così rendendosi il

giudice di pace equiordinato al pretore.

Complessivamente può dirsi che, mentre il giudice conciliatore

era per più ragioni un giudice minore, il giudice di pace si

affianca - limitatamente al giudizio di primo grado - alla

magistratura ordinaria nell'auspicata prospettiva che questo più

elevato livello, così realizzato, consenta una risposta più

adeguata, da parte dell'ordine giudiziario nel suo complesso, alla

sempre crescente domanda di giustizia.

5. - A conclusioni diverse non può condurre il richiamo all'art.

39 legge n. 374/91 - invocato dalla difesa della regione per

sostenere le (pressoché identiche) censure di incostituzionalità

sul diverso presupposto esegetico della identificabilità del giudice

di pace come riedizione, modificata ed aggiornata, del giudice

conciliatore - a norma del quale in tutte le disposizioni di legge in

cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice

conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di

conciliazione", queste debbano intendersi sostituite rispettivamente

con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".

Si tratta, invero, di una norma di chiusura che vale soltanto a

recuperare residualmente - ossia al di là della disciplina

completamente ridisegnata del giudice onorario - ulteriori

disposizioni che facciano riferimento al giudice conciliatore, la cui

mancata previsione avrebbe richiesto la verifica, ad opera del

legislatore, di ogni singola disposizione ulteriore per sostituire al

giudice conciliatore il giudice di pace. Essa, quindi, non può

essere valorizzata ed enfatizzata per significare l'identificazione

di tali due figure di giudice onorario. Sicché - può subito dirsi -

l'accoglimento della ricostruzione appena fatta del giudice di pace

come nuovo giudice onorario, distinto e diverso dal giudice

conciliatore, rende evidentemente infondate le censure della regione

ricorrente basate sull'opposto presupposto della continuità dei due

istituti e della sostanziale assimilabilità del giudice di pace al

giudice conciliatore.

6.1. - La questione di costituzionalità, all'esame della Corte,

si focalizza quindi nel quesito se il legislatore, nel porre mano ad

istituire una nuova figura di giudice onorario, fosse, o meno,

vincolato a far salve le attribuzioni regionali già previste per il

giudice conciliatore nell'art. 41 Statuto Valle D'Aosta, tenendosi al

riguardo presente la diversa collocazione nella gerarchia delle fonti

delle due normative (l'art. 41 Statuto Valle d'Aosta, da una parte;

la legge n. 374/91, e segnatamente il suo art. 40, dall'altra) che,

nella prospettazione della difesa della regione, sarebbero fra loro

in conflitto. La forza di legge costituzionale della prima le

attribuisce la resistenza tipica di tale categoria di fonti normative

sicché la seconda, che invece ha forza di legge ordinaria, non

potrebbe che cedere, risultando viziata dal contrasto con l'altra.

La questione di costituzionalità viene quindi ad incentrarsi

sull'interpretazione dell'art. 41 Statuto Valle d'Aosta e sull'esatta

determinazione del suo ambito e della sua portata.

6.2. - Il titolo VII dello Statuto di autonomia della Valle

d'Aosta, rubricato come "Ordinamento degli uffici di conciliazione",

prevede nella sua unica norma (l'art. 41) determinate attribuzioni,

di natura amministrativa, in favore del Presidente della Giunta,

nonché della Giunta stessa, attribuzioni concernenti sia

l'istituzione degli uffici di conciliazione (che è disposta con

decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione di questa);

sia la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa dall'ufficio dei

giudici conciliatori e viceconciliatori (che è disposta dal

Presidente della Giunta in virtù di delegazione del Presidente della

Repubblica); sia, infine, l'esercizio delle funzioni di cancelliere e

di usciere (che è autorizzato anch'essa dal Presidente della

Giunta).

Orbene, il significato limitativo espresso dal tenore testuale

della previsione statutaria riferentesi esclusivamente - sia nella

rubrica del titolo, sia nella formulazione della sua unica norma - al

giudice conciliatore ed al suo ufficio, e non al "giudice onorario"

in generale, trova conforto non solo nella considerazione che la più

ampia figura, appunto, del "giudice onorario" - ricomprendente in sé

quella del "giudice conciliatore" già all'epoca esistente

nell'ordinamento giudiziario - non poteva non essere presente al

legislatore costituente, essendo la Carta costituzionale (che tale

figura "generale" conosce ed ammette: art. 106, secondo comma)

antecedente, sia pure di poco, allo Statuto di autonomia, ma trova

conferma anche in altre varie e concorrenti ragioni.

6.3. - La norma statutaria, per il suo contenuto precettivo, incide

sull'ordinamento giudiziario e sullo status di un giudice dell'ordine

giudiziario.

Sotto il primo profilo (incidenza sull'ordinamento giudiziario),

va innanzi tutto ribadito che in tale materia c'è riserva di legge

(art. 108 della Costituzione) e questa Corte ha già più volte

puntualizzato trattarsi di riserva di legge statale, con conseguente

esclusione di qualsivoglia interferenza della normativa regionale

(sent. n. 767 del 1988, n. 43 del 1982, n. 81 del 1976, n. 4 del

1956). Deve quindi ripetersi che alla legge statale "compete in via

esclusiva disciplinare in modo uniforme per l'intero territorio

nazionale e nei confronti di tutti (art. 3 della Costituzione) i

mezzi e le forme di tutela giurisdizionale dei diritti e degli

interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 della

Costituzione)" (sent n. 81 del 1976, cit.). Tale riserva abbraccia

sia la disciplina degli organi giurisdizionali, sia la normativa

processuale, anch'essa riservata esclusivamente alla legge statale

(sent. n. 505 del 1991, n. 489 del 1991).

Come la legge processuale (secondo il disegno costituzionale del

nostro ordinamento), così anche la normativa degli organi

giurisdizionali non può che essere uniforme su tutto il territorio

nazionale, dovendo a tutti essere garantiti pari condizioni e

strumenti nel momento di accesso alla fruizione della funzione

giurisdizionale, il cui esercizio è imprescindibilmente neutro,

perché insensibile alla localizzazione in questa o quella regione,

oltre che neutrale, perché svolto in posizione di terzietà rispetto

ai poteri dello Stato, non escluso il potere esecutivo delle regioni.

Pertanto le attribuzioni regionali in materia di giudice

conciliatore, in quanto incidenti in materia soggetta a riserva di

legge statale, hanno carattere di specialità sicché l'art. 41 dello

Statuto si pone come deroga a tali principi, consentita soltanto dal

rango costituzionale della norma stessa; deroga doppiamente

eccezionale perché contempla un'interferenza regionale in materia di

esclusiva competenza statale e perché tale interferenza

nell'ordinamento giudiziario si realizza a livello non già di legge

regionale, bensì esclusivamente di atti dell'esecutivo. Tale

connotazione di eccezionalità non può che confinare la norma

statutaria nel ristretto ambito del suo tenore letterale sicché in

Valle d'Aosta è solo il "giudice conciliatore", e non anche il

"giudice onorario" ex art. 106, 2° co., della Costituzione, ad essere

in qualche misura diverso dal giudice conciliatore sul restante

territorio del paese.

6.4. - Il rilevato carattere derogatorio si appalesa poi ancora

più marcato se si considera il contenuto della norma statutaria, che

- seppur su delegazione del Presidente della Repubblica - prevede una

serie di provvedimenti di competenza dell'esecutivo della regione che

incidono in radice sullo status di giudice conciliatore,

condizionandone la nomina, la decadenza, la revoca e la dispensa.

Anche sotto questo secondo profilo giova richiamare la giurisprudenza

di questa Corte che ha evidenziato come la riserva di legge in

materia di ordinamento giudiziario è posta "a garanzia

dell'indipendenza della magistratura" (sent. n. 72 del 1991);

indipendenza che costituisce valore centrale per uno Stato di

diritto, sicché l'eventuale difetto di presidi a sua difesa può

ridondare in vizio di incostituzionalità (sent. n. 6 del 1970);

indipendenza che è assicurata in generale, ma anche con specifico

riferimento al giudice onorario, dalle competenze del Consiglio

superiore della magistratura, sicché anche per la nomina dei giudici

di pace è in generale prevista la previa deliberazione dello stesso

(art. 4 legge n. 374/91).

Tale valore non è vulnerato dalla nomina di un giudice da parte

dell'esecutivo (sent. n. 177 del 1973, n. 1 del 1967), ma occorre che

il suo status non ne sia condizionato e che non si determini una

situazione di soggezione formale o sostanziale ad altri soggetti

(sent. n. 135 del 1982), non dovendo il giudice avere timore di alcun

pregiudizio o aspettativa di alcun vantaggio per la sua attività

(sent. n. 60 del 1969). In particolare - ravvisando un vulnus

all'indipendenza della magistratura - la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva il potere

di proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste per la

designazione del Commissario agli usi civici (sent. n. 398 del 1989);

della disposizione che contemplava, la possibilità di riconferma

nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima

istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale (sent.

n. 281 del 1989); della norma che prevedeva la riconferma ad opera

della giunta regionale dei membri del consiglio di giustizia

amministrativa della regione siciliana (sent. n. 25 del 1976);

analoghe dichiarazioni di incostituzionalità hanno riguardato il

comandante di porto (sent. n. 121 del 1970), l'intendente di finanza

(sent. n. 60 del 1969), i tribunali amministrativi per il contenzioso

elettorale (sent. n. 49 del 1968); l'integrazione del collegio

giudicante con giornalisti nominati dal Consiglio dell'ordine (sent.

n. 11 del 1968).

Quindi, anche sotto questo profilo dell'esigenza di garanzia

dell'indipendenza del giudice, la previsione, contenuta nell'art. 41

Statuto Valle d'Aosta, del potere (seppur delegato) del Presidente

della giunta di dichiarare la decadenza e la dispensa del giudice

conciliatore, e soprattutto il potere di revocarne la nomina,

denuncia il suo carattere singolare e del tutto eccezionale, nella

specie consentito dal rango costituzionale della norma stessa.

6.5.- Lo scostamento della norma statutaria dal principio della

riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario ed il

carattere eccezionale del potere di incidere, anche con provvedimento

di revoca, sullo status del giudice conciliatore inducono quindi ad

una lettura restrittiva della stessa da intendersi riferita

esclusivamente al "giudice conciliatore", quale figura di giudice

onorario in concreto esistente all'epoca dello Statuto stesso e non

già al "giudice onorario" in tutti i suoi possibili modelli.

Questa lettura in chiave riduttiva, in quanto riferita alla

specifica figura di giudice onorario in concreto esistente

nell'ordinamento giudiziario all'indomani della Costituzione, si

spiega con l'esigenza, ritenuta dal legislatore costituzionale

meritevole di tutela, di conservare l'esistente, a quel momento,

ossia il giudice conciliatore in Valle d'Aosta quale risultante da

una risalente tradizione di giustizia locale diffusa sul territorio.

Ed infatti il legislatore costituente si è limitato in buona parte a

riprodurre disposizioni già contenute nella normativa precedente

(art. 12, n. 3, d.l.vo lgt. 7 settembre 1945 n. 545 e d. l.vo c.p.s.

15 novembre 1946), che, elevate al rango di norme costituzionali,

sono state poste al riparo da una possibile non omogeneità con i

principi che il Costituente aveva appena posto in materia di

ordinamento giudiziario e di indipendenza della magistratura.

Del resto, nel corso dei lavori preparatori proprio degli Statuti

di autonomia, contenenti norme sul giudice conciliatore, il

riferimento fu sempre ed esclusivamente al giudice conciliatore e non

già al giudice onorario; inoltre la preoccupazione di chi temeva che

potesse risultare vulnerato il principio di unità della

giurisdizione fu contrastata dalla precisazione, fatta dal Presidente

della sottocommissione per gli statuti regionali, che si trattava di

"materia limitatissima".

7. - Devono, pertanto, le prerogative dell'art. 41 essere

interpretate secondo lo stretto tenore letterale della norma e quindi

essere riferite unicamente al "giudice conciliatore", quale figura di

giudice onorario concretamente esistente nell'ordinamento giudiziario

all'epoca dello Statuto, e non già al "giudice onorario" in genere.

Ne consegue, da un lato, che il legislatore, nel disegnare una

nuova figura di giudice onorario in sostituzione del giudice

conciliatore non era affatto vincolato a rispettare, né tanto meno a

riprodurre pedissequamente, le prerogative statutarie. Conclusione

questa, analoga - pur nella diversità della fattispecie - a quella

raggiunta dalla Corte (sent. n. 1 del 1961) allorché - con

riferimento alla parallela disciplina speciale dettata per gli uffici

del giudice conciliatore dallo Statuto speciale per il Trentino Alto

Adige - ha affermato che lo Stato italiano non aveva assunto

l'impegno ad adottare nella provincia autonoma di Bolzano (nella

quale era prescritto il bilinguismo per giudici conciliatori, vice

conciliatori, cancellieri e uscieri) " un'organizzazione giudiziaria

e amministrativa difforme da quella vigente in tutto il territorio

nazionale".

Ne consegue ancora, dall'altro, che la speciale disciplina

statutaria è condizionata alla permanenza del suo originario

presupposto, ossia all'esistenza stessa del giudice conciliatore come

figura di giudice onorario dell'ordinamento giudiziario (ed invero la

possibilità che una legge statale ordinaria faccia venir meno il

presupposto di una competenza di una regione a statuto speciale è

stata ritenuta da questa Corte, nella sentenza n. 13 del 1964, con

riferimento alle concessioni di grandi derivazioni a scopo

idroelettrico dopo l'istituzione in perpetuo della riserva a favore

dell'ENEL).

Né può ritenersi che il legislatore, nell'istituire il giudice

di pace su tutto il territorio nazionale e quindi anche in Valle

d'Aosta, avrebbe dovuto non di meno tenere contestualmente in vita il

giudice conciliatore in quella regione per non far mancare il

necessario presupposto alle competenze regionali. È sufficiente

infatti da una parte rilevare che il giudice onorario non è un

necessario organo di giustizia, come risulta dall'art. 106, secondo

comma, della Costituzione, che prevede che la legge sull'ordinamento

"può" - e non già "deve" - ammettere la nomina di magistrati

onorari. D'altra parte l'art. 41 dello Statuto detta norme attinenti

soltanto allo status di giudice conciliatore e all'aspetto

organizzatorio del suo ufficio non già alla sua competenza, la cui

determinazione (anche in Valle d'Aosta) costituisce esclusiva

prerogativa statale (così come la disciplina del processo innanzi al

giudice conciliatore). Quindi il legislatore ordinario, come avrebbe

potuto ridurre od ampliare le competenze del giudice conciliatore,

così poteva azzerarle del tutto fino a sopprimere questa figura di

giudice onorario, senza che il legislatore regionale - che

sicuramente non ha alcuna attribuzione legislativa in materia - possa

dettare una disciplina supplettiva per consentire al giudice

conciliatore di operare (esclusivamente) in Valle d'Aosta.

In conclusione le attribuzioni riconosciute dall'art. 41 dello

Statuto sono di fatto inoperanti perché il legislatore statale

(legittimamente) ne ha fatto venir meno il presupposto; inoperanti, e

non già abrogate, non potendo una legge ordinaria abrogare una norma

di rango costituzionale; sicché se in ipotesi il legislatore, nel

quadro di un ripensamento della materia, intendesse ritornare al

giudice conciliatore, come figura di giudice onorario, le

attribuzioni dell'art. 41 riprenderebbero ad avere concreta

attuazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle

d'Aosta, nei confronti dell'intera legge 21 novembre 1991 n. 374

(Istituzione del giudice di pace) con riferimento all'art. 116 della

Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta

(legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo

art. 41;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe dalla regione Valle

d'Aosta, nei confronti degli articoli 1, 2, 4, 7, 17, 39, 40, 41

(terzo comma), 45 e 47 della legge 21 novembre 1991 n. 374

(istituzione del giudice di pace), con riferimento all'art. 116 della

Costituzione nonché allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta

(legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4) ed in particolare al suo

art. 41.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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