Corte costituzionale

Ordinanza n. 337/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

21 novembre 1991, n. 374, e dell'intero testo della predetta legge

(Istituzione del giudice di pace), promosso con ordinanza emessa il 1

febbraio 2001 dal giudice conciliatore di Milano nel procedimento

civile vertente tra Gandolfi Paola e F.R. Grandi Opere s.r.l.,

iscritta al n. 482 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice conciliatore di Milano ha sollevato, in

riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e

secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le norme

della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e, "per

conseguenza", dell'intero testo della legge 21 novembre 1991, n. 374

(Istituzione del giudice di pace);

che il rimettente è investito della decisione di

un'opposizione ad un decreto ingiuntivo con il quale era stato

intimato il pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di libri

e che parte opponente, assumendo di aver comunicato al venditore la

propria volontà di recedere dal contratto di compravendita stipulato

al di fuori dei locali commerciali, a norma dell'art. 6, comma 2, del

decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (Attuazione della

direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei

locali commerciali), ha chiesto in via principale la declaratoria di

nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di causa, stante il

tempestivo esercizio del diritto di recesso;

che il rimettente ritiene di dover declinare la propria

competenza territoriale e - poiché l'art. 12 del d.lgs. n. 50 del

1992 stabilisce la competenza del giudice del luogo di residenza

della parte opponente - individua il giudice competente nel giudice

conciliatore di Gattatico, ufficio che "non esiste più", con la

conseguenza che la declaratoria di incompetenza territoriale

impedirebbe alle parti la riassunzione della causa, con lesione del

loro diritto di difesa e con la conseguente necessità di indicare

quale giudice competente il giudice di pace di Reggio Emilia;

che le censure del rimettente investono l'art. 1 della legge

21 novembre 1991, n. 374, e, "per conseguenza", l'intero testo della

legge sull'istituzione del giudice di pace, che avrebbe creato un

ufficio giudiziario composto solo da magistrati onorari, che non

essendo regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e non

essendo nominati per concorso devono ritenersi giudici speciali in

violazione degli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e

secondo comma, della Costituzione, nonché della VII disposizione

transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della

Parte Seconda della Costituzione;

che, come osserva il rimettente, il giudice conciliatore, pur

se non nominato per concorso, risulta costituzionalmente legittimo in

base alla VII disposizione transitoria, trattandosi di un ufficio

esistente nell'ordinamento giudiziario allora in vigore, mentre il

giudice di pace è una figura creata ex novo;

che, quanto alla rilevanza della questione nel giudizio in

corso, secondo il rimettente si dovrebbe dichiarare la competenza di

un giudice "istituito da una legge la cui illegittimità

costituzionale appare non manifestamente infondata", e che "in tal

senso vengono superate le argomentazioni di cui all'ordinanza della

Corte costituzionale in data 16 dicembre 1998, n. 458";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile

o infondata;

che l'Avvocatura, dopo aver ricordato che un'analoga

questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto le stesse

norme oggi impugnate, sollevata nel corso delle stesso giudizio dal

medesimo giudice conciliatore di Milano, è stata dichiarata

manifestamente inammissibile dalla Corte con l'ordinanza n. 458 del

1998, rileva che anche la questione odierna è inammissibile perché

riproposta nello stesso grado di giudizio, in violazione

dell'art. 24, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

perché sollevata da un giudice che si è già dichiarato

incompetente, e perché il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale di un intero testo di legge e quale parametro indica

una intera Sezione di norme della Costituzione, il che rende la

censura del tutto generica.

Considerato che il giudice conciliatore di Milano dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intera legge

21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), per

violazione degli artt. 102, primo e secondo comma, 106, primo e

secondo comma, della Costituzione, nonché della VII disposizione

transitoria e di tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della

Parte Seconda della Costituzione, in quanto, avendo istituito un

ufficio giudiziario formato esclusivamente da magistrati onorari, non

nominati per concorso, avrebbe creato un giudice speciale;

che questa Corte, investita dal medesimo giudice nel corso

dello stesso giudizio a quo di analoghe questioni di legittimità

costituzionale concernenti, tra l'altro, l'intero testo della legge

n. 374 del 1991, con ordinanza n. 458 del 1998 le ha dichiarate

manifestamente inammissibili in quanto prospettate in termini

ambigui, perplessi e comunque contraddittori;

che il giudice a quo, sollevando l'attuale questione, investe

nuovamente l'intero testo della legge n. 374 del 1991 ed indica,

quali parametri di legittimità costituzionale, tutte le norme della

Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione;

che, anche senza voler considerare che si tratta di una

sostanziale riproposizione della stessa questione già dichiarata

inammissibile dalla Corte, la presente questione risulta anch'essa

manifestamente inammissibile in quanto, per consolidata

giurisprudenza di questa Corte, il giudice a quo è tenuto ad

individuare la norma, o la parte di essa, che determinerebbe la

lamentata lesione della Costituzione, indicando specificamente le

ragioni per le quali ritiene violati i singoli parametri;

che di detti requisiti l'ordinanza di rimessione risulta del

tutto carente, dal momento che in essa si censura un intero testo di

legge con riferimento a tutte le norme sulla giurisdizione contenute

in Costituzione;

che perciò la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'intero testo della

legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace),

sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo comma, 106,

primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria e a tutte le

norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della

Costituzione, dal giudice conciliatore di Milano con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:337 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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