Corte costituzionale

Ordinanza n. 458/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 39, 43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374

(Istituzione del giudice di pace) e della stessa legge nella sua

interezza, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998 dal

giudice conciliatore di Milano nel procedimento civile vertente tra

Gandolfi Paola e F.R. Grandi Opere S.r.l. iscritta al n. 232 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale - n. 15 dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione a decreto

ingiuntivo, nel quale era stata sollevata una eccezione

pregiudiziale, la cui cognizione apparteneva alla competenza

territoriale inderogabile di un giudice diverso da quello della

opposizione, il giudice conciliatore di Milano, con ordinanza emessa

il 16 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25 e

alla VII disposizione transitoria della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39,

43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del

giudice di pace), nella parte in cui ha soppresso il giudice

conciliatore, privando i cittadini dell'unico giudice funzionalmente

competente per la tutela di un loro specifico diritto e sottraendo i

relativi giudizi al giudice naturale precostituito per legge, ed ha

sollevato inoltre, in riferimento agli artt. 102, primo e secondo

comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione transitoria

e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e, per conseguenza,

dell'intero testo della predetta legge, la quale ha istituito un

ufficio giudiziario costituito solo da magistrati onorari, che non

essendo regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario e non

essendo nominati per concorso, devono ritenersi giudici speciali;

che, ad avviso del giudice a quo, la competenza per territorio in

ordine alla causa pregiudiziale dovrebbe appartenere al giudice di

pace di Reggio Emilia, nella cui circoscrizione è compreso il comune

di residenza del consumatore, ex art. 12 del decreto legislativo 15

gennaio 1992, n. 50, ma a tale conclusione, secondo il rimettente, è

di ostacolo l'art. 43 della legge n. 374 del 1991, a norma del quale

sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le

norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi

organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del

giudice di pace;

che, pertanto, secondo la ricostruzione del rimettente, la

competenza sulla questione pregiudiziale è del giudice conciliatore

di Gattatico, il cui ufficio tuttavia è stato soppresso, con la

conseguenza che la declaratoria di incompetenza territoriale

impedirebbe alle parti la riassunzione della causa, con evidente

lesione del diritto di difesa;

che essendo esclusa la possibilità di nominare un conciliatore

ad hoc, stante l'abrogazione di tutte le norme relative alla nomina

di tale organo, e non potendosi affermare la competenza del giudice

di pace, poiché ciò avverrebbe in violazione del citato art. 43

della legge n. 374 del 1991 e dell'art. 25 della Costituzione, si

delineano, a parere del rimettente, plurimi profili di illegittimità

costituzionale della legge n. 374 del 1991;

che, inoltre, senza che sia stata emanata la nuova legge

sull'ordinamento giudiziario, è stato istituito il giudice di pace,

il quale - non essendo un magistrato ordinario istituito e regolato

dalle norme sull'ordinamento giudiziario - deve considerarsi un

giudice speciale nominato senza concorso, in violazione degli artt.

102 e 106 della Costituzione e, più in generale, di tutte le norme

della Sezione I del Titolo IV della Costituzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il

quale ha chiesto dichiararsi inammissibili o comunque infondate le

questioni sollevate dal giudice conciliatore di Milano.

Considerato che, con riguardo alla prima delle due questioni

sollevate, il rimettente si duole della soppressione dell'ufficio del

giudice conciliatore, che priverebbe i cittadini dell'unico giudice

funzionalmente competente per la tutela di un loro specifico diritto,

così presupponendo che la competenza a decidere della eccezione

pregiudiziale appartenga ancora al conciliatore;

che peraltro la seconda questione, relativa alla istituzione del

giudice di pace in violazione dei principi contenuti nella Sezione I

del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, sembra

postulare invece la competenza del giudice di pace, di cui si lamenta

appunto la illegittima istituzione;

che le questioni risultano prospettate in termini ambigui,

perplessi e comunque contraddittori, in quanto lo stesso giudice a

quo mostra una evidente incertezza in ordine alla individuazione del

giudice competente a conoscere della eccezione pregiudiziale e,

quindi, delle norme applicabili alla fattispecie;

che, pertanto, le questioni devono dichiararsi manifestamente

inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39,

43, 44 e 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del

giudice di pace), dell'art. 1 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e,

per conseguenza, dell'intero testo della predetta legge, sollevate,

in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII

disposizione transitoria della Costituzione e agli artt. 102, primo e

secondo comma, 106, primo e secondo comma, alla VII disposizione

transitoria e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della

Parte Seconda della Costituzione, dal giudice conciliatore di Milano,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari