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Il tribunale amministrativo regionale e' competente a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali. Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1147. Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, e dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1971 al 16 settembre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 115/1972

    Questione infondata
    27 giugno 1972

    Gli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei "tribunali amministrativi regionali"), impugnati, con ricorso 12 gennaio 1972 del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, nella parte in cui attribuiscono al Tribunale amministrativo regionale e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia amministrativa, la competenza a decidere, in via giurisdizionale, sui ricorsi relativi alle operazioni per le elezioni regionali, non sono in contrasto con l'art. 3 dello Statuto siciliano e con l'art. 66 della Costituzione. Con le norme in questione lo Stato ha esercitato una competenza propria senza recar lesione alla sfera di attribuzioni spettanti alla Regione siciliana.

    Art. 6 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 40 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 66 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1034~art6 · fonte del testo

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