Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1972 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 6

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), promosso con ricorso del Presidente della

Regione siciliana, notificato il 12 gennaio 1972, depositato in

cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi

1972.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 12 gennaio 1972 il Presidente della Giunta

regionale della Sicilia ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

nella parte in cui, per il combinato disposto degli artt. 6 e 40, essa

attribuisce, in prima istanza, al tribunale amministrativo regionale e,

in grado di appello, al Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana la competenza a conoscere delle controversie in

materia di operazioni per l'elezione del Consiglio regionale.

Ad avviso del ricorrente, poiché l'art. 3 dello Statuto rinvia -

ai "principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni

politiche", si deve ritenere che alla disciplina delle elezioni

regionali, attribuita in via esclusiva alla Regione, si applichi il

principio fondamentale, statuito dall'art. 66 della Costituzione a

proposito delle due Camere del Parlamento, secondo il quale lo stesso

organo eletto è competente in tema di controversie concernenti

l'elezione dei propri membri. Coerentemente con l'art. 3 dello Statuto,

la Regione, nell'esercizio della sua competenza legislativa in materia

(che deve uniformarsi, come la giurisprudenza costituzionale ha

accertato, non ai principi stabiliti nelle leggi elettorali statali, ma

a quelli fissati dalla Costituente), ha riservato all'Assemblea

regionale - art. 61 legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 - la convalida

delle elezioni ed il giudizio "definitivo" sulle controversie

elettorali. Nello stesso senso ebbe a provvedere la legge statale, la

quale statuì che, fino all'approvazione del regolamento interno

dell'Assemblea, dovessero trovare applicazione, per la convalida degli

eletti, le norme vigenti per l'Assemblea costituente (art. 3 D.L.C.P.S.

25 marzo 1947, n. 204). Dal complesso di siffatte statuizioni, statali

e regionali, risulterebbe la parificazione nella materia de qua della

posizione dell'Assemblea regionale e del Parlamento, poi confermata

dagli artt. 30, 41 e 45 del Regolamento interno della prima. Si deve

pertanto ritenere - così prosegue il ricorso - che la "definitività"

del giudizio attribuito all'organo eletto ha carattere sostanziale ed

esclude pertanto la possibilità che siano aditi gli organi

giurisdizionali, ed in tal senso le norme ricordate sono state sempre e

pacificamente applicate.

La difesa regionale trae infine argomento dalla legge 17 febbraio

1968, n. 108, la quale, estendendo alle elezioni dei Consigli regionali

a statuto ordinario le disposizioni della legge n. 1147 del 1966, prova

che per le Regioni ad autonomia speciale deve valere l'opposto

principio della competenza definitiva del Consiglio eletto.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri - costituitosi a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato con deduzioni del 27 gennaio

1972 - ha chiesto che il ricorso sia respinto.

L'Avvocatura mette in rilievo che questa Corte con la fondamentale

sentenza n. 66 del 1964 ha già respinto la tesi dell'equiparazione

dell'Assemblea regionale siciliana al Parlamento nazionale e con

successive pronuncie ha messo in particolare risalto l'esigenza

dell'osservanza dell'art. 24 Cost. (sent. n. 143 del 1968) e la

necessità della subordinazione dello Statuto ai principi generali e

fondamentali della Costituzione (sent. n. 6 del 1970). Né hanno valore

le argomentazioni che la Regione deduce dalla legislazione ordinaria:

il D.L.C.P.S. n. 204 del 1947 ebbe carattere transitorio e, comunque,

va raccordato con i principi della sopravvenuta Costituzione; a sua

volta, la "definitività" della pronunzia dell'Assemblea, desunta da

norme legislative e regolamentari regionali, non può essere intesa nel

senso che sia esclusa una successiva fase giurisdizionale, soprattutto

perché una siffatta interpretazione condurrebbe

all'incostituzionalità della disciplina per contrasto con gli artt. 24

e 113 della Costituzione.

Con specifico riferimento alla competenza che la legge impugnata

attribuisce ai tribunali amministrativi regionali la difesa dello Stato

ricorda che la sentenza n. 49 del 1968, relativa alle sezioni per il

contenzioso elettorale istituite dalla legge n. 1447 del 1966, ritenne

che l'illegittimità riguardasse solo il modo di formazione e di

provvista dei nuovi organi giurisdizionali e non già la loro

competenza sulle operazioni elettorali; rileva, infine, che dalla legge

n. 108 del 1968 altro non si può dedurre se non la generale esigenza

dell'osservanza dell'inderogabile precetto della tutela

giurisdizionale.

3. - In una memoria del 13 aprile 1972 la difesa regionale contesta

la validità delle argomentazioni svolte dall'Avvocatura dello Stato.

Dalla sentenza n. 66 del 1964 - si osserva - si può solo desumere

che in generale le prerogative del Parlamento non possono essere

automaticamente riconosciute all'Assemblea regionale. Occorre, tuttavia

- come risulta dalla successiva sentenza n. 143 del 1968, pronunziata a

proposito del controllo della Corte dei conti sugli atti del Consiglio

regionale -, di volta in volta verificare se sotto specifici profili e

con riferimento a singole competenze un'assimilazione sia voluta e

consentita dalla vigente disciplina costituzionale e legislativa: ed

infatti nel caso attuale la competenza della Regione a provvedere in

via esclusiva in ordine al giudizio di ammissione dei consiglieri

eletti viene rivendicata in base alla legge costituzionale n. 2 del

1948, che rinvia i principi fissati dalla Costituente in materia di

elezioni politiche. Nessun senso ha il richiamo alla sentenza n. 6 del

1970, perché proprio il rinvio a quei principi opera un raccordo fra

Statuto e Costituzione attraverso l'attribuzione all'Assemblea

regionale degli stessi poteri decisori che l'art. 66 della Costituzione

riconosce al Parlamento: decisiva nello stesso senso appare

l'esclusività della competenza regionale in tema di legislazione

elettorale, nell'esercizio della quale la legge regionale n. 29 del

1951 conferì all'Assemblea i poteri di cui si discorre.

La difesa regionale sostiene infine che del tutto inconferenti sono

gli argomenti che l'Avvocatura crede si possano trarre dal carattere

transitorio del D.L.C.P.S. n. 204 del 1947 e dai principi enunciati da

questa Corte nella sentenza n. 49 del 1968.

4. - Nella discussione orale le parti costituite hanno

ulteriormente illustrato le proprie tesi ed hanno insistito nelle

rispettive conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Gli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono

stati impugnati dalla Regione siciliana limitatamente alla parte in cui

tali disposizioni attribuiscono al tribunale amministrativo regionale

e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia amministrativa la

competenza a decidere sui ricorsi relativi a controversie concernenti

le operazioni per le elezioni regionali. Nel proporre la relativa

questione di legittimità costituzionale, la ricorrente assume che in

base allo Statuto quella competenza spetta in via definitiva ed

assoluta - e con la conseguente esclusione di ogni ingerenza degli

organi giurisdizionali dello Stato - alla stessa Assemblea regionale,

così come, in forza dell'art. 66 della Costituzione, appartiene

esclusivamente a ciascuna delle due Camere del Parlamento il giudizio

sui titoli di ammissione dei propri componenti.

2. - La Corte ritiene di dover in primo luogo ribadire, secondo i

principi enunciati fin dalla sentenza n. 66 del 1964, che nel sistema

costituzionale il Parlamento e l'Assemblea regionale siciliana occupano

posizioni nettamente diversificate, sicché le peculiari prerogative

che abbiano a riconoscersi al primo non si estendono per ciò stesso

alla seconda. Sulla validità di questa premessa, del resto, la Regione

non muove obiezioni, giacché, relativamente alla materia in esame,

essa rivendica un identico regime non già in virtù di una generica

equiparazione dell'Assemblea regionale alle Assemblee legislative

nazionali, sibbene in forza di una ben determinata statuizione

statutaria - quindi, di rango costituzionale - dalla quale, a suo

avviso, discenderebbe l'applicabilità alla Regione di quella stessa

riserva di giudizio sui titoli di ammissione dei consiglieri regionali

che l'art. 66, per quanto riguarda deputati e senatori, attribuisce

rispettivamente alle due Camere. Più specificamente, la ricorrente

ritiene di poter rinvenire nel disposto dell'art. 3 del suo Statuto la

ragione di fondo dell'illegittimità costituzionale dell'impugnata

legge statale: rinviando ai "principi fissati dalla Costituente in

materia di elezioni politiche" quella norma statutaria non si

limiterebbe ad assegnare alla Regione la competenza legislativa

esclusiva in tema di elezioni regionali, ma renderebbe operante per

l'Assemblea regionale il principio dell'insindacabilità, anche

giurisdizionale, delle determinazioni adottate da quel corpo

deliberante, nello stesso modo in cui ex art. 66 Cost.

quell'insindacabilità caratterizza le analoghe attribuzioni del

Parlamento.

La Corte ritiene che siffatta tesi sia da respingere. Vero è che

l'art. 3 dello Statuto, fissato il numero dei deputati regionali e

posta la regola che essi debbano essere eletti a suffragio "universale,

diretto e segreto", affida alla Regione la competenza legislativa sulle

elezioni della propria Assemblea. E, tuttavia, è appunto dalla

identificazione dei limiti obiettivi di siffatta materia - prima ancora

che dai principi costituzionali ai quali la sua regolamentazione deve

portar rispetto - che discendono conclusioni contrarie a quelle

prospettate dalla difesa regionale. Non si vuol certo disconoscere che

una qualche connessione esista fra "elezioni" e "giurisdizione sulle

elezioni" né si contesta che nella storia della legislazione tale

connessione si è manifestata talvolta nell'inclusione in un unico

testo legislativo di entrambe le discipline. Ma ciò non toglie che si

tratta di materie affatto diverse, le quali possono appartenere a

diverse sfere di attribuzioni, come inevitabilmente deve accadere

quando a qualche Regione sia stato conferito il potere legislativo

attinente alla materia elettorale. È, infatti, principio fermo nella

giurisprudenza della Corte che alle Regioni, anche se a statuto

speciale, non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione (salvo

le ben limitate attribuzioni che nella sentenza n. 4 del 1956 furono

riconosciute alla Regione del Trentino-Alto Adige a proposito dei masi

chiusi e con specifico riferimento alle peculiarità di tale istituto).

E perciò non può revocarsi in dubbio che, in applicazione di tale

principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla

giurisdizione, Così non è ammissibile che leggi regionali escludano

la giurisdizione, giacché anche questa esclusione si risolverebbe in

una interferenza su materia che alla Regione non appartiene.

È nell'ambito di queste premesse che va interpretato il rinvio

operato dall'art. 3 dello Statuto siciliano ai "principi fissati dalla

Costituente in materia di elezioni politiche", al quale non si può

assegnare altro significato che non sia quello di circoscrivere il

quadro entro il quale deve essere esercitata la competenza legislativa

in materia elettorale. Una diversa interpretazione - non suffragata

dalla formulazione letterale della disposizione statutaria - non solo

dovrebbe prescindere dalla suddetta, precisa individuazione della

materia attribuita alla Regione, ma si porrebbe in sicuro contrasto col

principio costituzionale secondo il quale la tutela giurisdizionale è

a tutti garantita (art. 24 Cost.) ed è affidata agli organi previsti

dagli artt. 101 e seguenti della Costituzione.

3. - Siffatta conclusione - che è l'unica che sia idonea ad

assicurare la necessaria coerenza fra Statuto siciliano e Costituzione

(secondo una esigenza affermata da questa Corte a fondamento delle

statuizioni contenute nella sent. n. 6 del 1970) - non è infirmata

dalle considerazioni che la Regione svolge a proposito delle norme

legislative e regolamentari pertinenti alla materia de qua. Ed infatti,

una volta ribadito che le Regioni non hanno competenza in tema di

giurisdizione (né per regolarla né per escluderla) e che la Regione

siciliana anche nell'esercizio delle sue attribuzioni sulle elezioni

deve rispettare i principi costituzionali, le disposizioni contenute

nella legge statale che disciplinò le prime elezioni regionali

(D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n. 204), nella legislazione regionale (legge

reg. 20 marzo 1951, n. 29) e nel Regolamento interno dell'Assemblea

(specialmente nell'art. 41) devono essere interpretate in un modo che

le renda compatibili con la Costituzione: di tal che il "giudizio

definitivo" sui reclami elettorali, la "convalida delle elezioni", la

"incontestabilità" della pronunzia finale e così via sono tutte

espressioni che correttamente vanno riferite alla fase conclusiva del

complesso procedimento elettorale e che qualificano come definitivi gli

atti relativi nel senso che questi concludono, appunto, quel

procedimento: non certo nel senso della preclusione di una successiva

fase giurisdizionale, nella quale le situazioni subiettive degli

interessati possano trovare quella tutela che la Costituzione a tutti

riconosce.

4. - Risultando pertanto che con le disposizioni impugnate lo Stato

ha esercitato una competenza propria senza recar lesione alla sfera di

attribuzioni spettanti alla Regione siciliana, il ricorso deve essere

respinto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei

"tribunali amministrativi regionali", promossa, col ricorso indicato in

epigrafe, dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 3 dello

statuto ed all'art. 66 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:115 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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