Corte costituzionale

Sentenza n. 61/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 40

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), promossi con ordinanze emesse l'11 e il 26

aprile 1974 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,

rispettivamente sui ricorsi di Aiazzi Clelia contro la Commissione

provinciale di controllo di Agrigento e di Terrani Santi ed altri

contro la Commissione provinciale di controllo di Messina, iscritte ai

nn. 261 e 338 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974 e n. 265 del 10

ottobre 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di ricorso proposto da Clelia Aiazzi avverso un

provvedimento della Commissione provinciale di controllo di Agrigento,

l'adito T.A.R. della Sicilia - ritenuto che l'atto nella specie

impugnato rientrava nella competenza del Consiglio di giustizia

amministrativa per la Regione siciliana, ex art. 5 del d.l. 6 maggio

1948, n. 654, in quanto "provvedimento definitivo di autorità avente

sede nella Regione" - con ordinanza 11 aprile 1974, in accoglimento di

eccezione della ricorrente, ha sollevato questione di legittimità, in

riferimento agli art. 125, comma secondo, 3, comma primo, 24, commi

primo e secondo, e 113, comma primo, della Costituzione, dell'art. 40

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte, appunto, in cui

limita la competenza del T.A.R. per la Regione siciliana.

Identica questione di costituzionalità dell'art. 40 della legge

1971 n. 1034 citata è stata riproposta dal T.A.R. per la Sicilia, con

successiva ordinanza 26 aprile 1974, emessa sul ricorso di Santi

Terrani ed altri contro atto della Commissione provinciale di controllo

di Messina.

Innanzi a questa Corte, è intervenuto in entrambi i giudizi il

Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura

dello Stato, che ha concluso nel senso di una declaratoria di

infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei

tribunali amministrativi regionali, il legislatore ha sopperito alla

situazione determinatasi a seguito della dichiarazione di

incostituzionalità della G.P.A. e dei Consigli comunali e provinciali

quali organi del contenzioso elettorale, e, in pari tempo, ha inteso

dare attuazione al precetto dell'art. 125, comma secondo, della

Costituzione, il quale, appunto, prevede che siano costituiti, nella

Regione, "organi di giustizia amministrativa di primo grado".

Per quanto, in particolare, riguarda la Sicilia, dispone tuttavia,

l'art. 40 della legge succitata che "fino a quando non si procederà

alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella

Regione siciliana la competenza del T.A.R. istituito in Sicilia è

limitata alle materie indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6

della presente legge" e, cioè, ai soli ricorsi già di competenza

delle G.P.A. ed a quelli relativi al contenzioso elettorale.

La legittimità di tale disposizione è appunto posta in dubbio

nelle ordinanze di rimessione.

2. - La norma violerebbe, innanzitutto, gli artt. 3 e 125 della

Costituzione, giacché verrebbe a creare una "disarmonia" tra

l'ordinamento della giustizia amministrativa in Sicilia e quello del

restante territorio nazionale.

In quest'ultimo, infatti, i T.A.R. sono previsti come organi di

giustizia amministrativa decentrati con competenza di carattere

generale - aventi, per di più, giurisdizione esclusiva in materia di

concessioni di beni o servizi pubblici (ex art. 5 legge 1971 cit.) -

mentre in Sicilia la competenza del locale tribunale amministrativo è

- come detto - limitata alle sole materie del contenzioso elettorale ed

a quelle già di competenza delle G.P.A.; poiché permane, per il

resto, la giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per

la Sicilia, istituito con d.l. 6 maggio 1948, n. 654.

Per di più, relativamente ai "provvedimenti definitivi delle

amministrazioni regionali e delle altre autorità aventi sede nella

Regione" - per i quali non è ammesso l'appello all'Adunanza plenaria

del Consiglio di Stato (previsto dall'art. 5, comma terzo, d.l. 1948

cit. contro le sole decisioni su ricorsi avverso atti

dell'Amministrazione statale) - la competenza del C.G.A. è di unico

grado. E ciò comporterebbe una ulteriore ragione di violazione

dell'art. 125 della Costituzione, sotto il profilo del contrasto con il

principio di tutela del doppio grado.

Risulterebbero, inoltre - sempre secondo il giudice a quo - violati

gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto, nelle materie di

competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione

siciliana, le parti sarebbero tenute ad avvalersi di avvocati

cassazionisti, con aggravio di spese e conseguente limitazione del

diritto di difesa.

Infine, altro motivo di violazione degli artt. 24 e 113, nonché

dell'art. 3 della Costituzione, sarebbe rappresentato dal fatto che,

rispetto alla giurisdizione del C.G.A., la definitività costituirebbe

tuttora presupposto per l'impugnabilità dell'atto amministrativo,

laddove, per la giurisdizione dei T.A.R. ciò non sarebbe più

richiesto ex art. 20 legge 1034 del 1971 citata.

3. - Appare preliminare la questione concernente la violazione

degli artt. 3 e 125 della Costituzione.

Senza dubbio, una volta che il legislatore ha deciso, in

conformità del precetto dell'art.125 Cost., istituendo i tribunali

regionali quali organi di giurisdizione di primo grado, di attuare un

sistema di giustizia amministrativa che si articola in un doppio grado

di giurisdizione, un diverso sistema nell'ambito della Regione

siciliana non potrebbe ritenersi legittimo, a meno che ciò non fosse

reso necessario dal rispetto di altre norme di rango costituzionale.

Quest'ultima è, appunto, la tesi dell'Avvocatura. La quale ravvisa

l'ostacolo costituzionale anzidetto nell'art. 23 dello Statuto speciale

siciliano (approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) - secondo cui

"gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive

sezioni per gli affari concernenti la Regione" - in attuazione del

quale è stato, con il menzionato d.l. 1948, n. 654, creato il

Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, come sezione

giurisdizionale del Consiglio di Stato.

La conseguente insopprimibilità del C.G.A. ed immodificabilità

delle sue competenze ad opera del legislatore ordinario avrebbe,

appunto, posto il problema della coesistenza, in Sicilia, di tale

organo con l'istituendo T.A.R. e necessitato la sua soluzione nel senso

di attribuizione al T.A.R. siciliano delle sole competenze in

precedenza attribuite ad organi diversi dal C.G.A.

La norma denunziata, sancendo tale soluzione, si sottrarrebbe,

perciò, ai formulati rilievi di incostituzionalità.

4. - Siffatte argomentazioni non hanno consistenza.

La istituzione del T.A.R. in Sicilia con la competenza

generalizzata propria degli altri T.A.R. non contrasta con lo Statuto

siciliano, le cui norme aventi carattere speciale prevarrebbero, alla

stregua dell'art. 116 Cost., in caso di contrasto, sulle disposizioni

contenute nel titolo V della stessa Costituzione.

L'art. 23 dello Statuto attiene soltanto al decentramento degli

organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la Regione,

al che non contrasta la istituzione di organi di giustizia

amministrativa di primo grado con competenza generalizzata.

Né vale rilevare che, se al T.A.R. della Sicilia si fosse

attribuita una sfera di competenza corrispondente a quella degli altri

tribunali amministrativi regionali, ciò avrebbe inciso sulla

competenza del Consiglio di giustizia amministrativa quale prevista dal

d.l. 6 maggio 1948, n. 654, in quanto, riguardo agli atti

amministrativi contemplati nell'art. 6 di tale provvedimento

legislativo, il C.G.A. da giudice di primo od unico grado si

trasformerebbe in giudice di seconda o ultima istanza.

A parte che il predetto decreto legislativo ha valore di legge

ordinaria, basta considerare che l'art. 5, comma primo, nel determinare

la suaccennata competenza del Consiglio di giustizia amministrativa si

riferisce a quelle stesse "attribuzioni devolute dalla legge al

Consiglio di Stato" ed è pienamente rispondente allo spirito della

norma, anche in correlazione al disposto dell'art. 23 dello Statuto

siciliano (il quale è appunto richiamato nell'art. 1 cpv. del decreto

legislativo), che, nei limiti in cui si verifichi la trasformazione del

Consiglio di Stato in giudice di appello, questa si rifletta

corrispondentemente sulla competenza del Consiglio di giustizia

amministrativa, così come per altro previsto nel secondo comma dello

stesso art. 5, con riguardo alle funzioni in grado di appello avverso

le decisioni delle Giunte provinciali amministrative "o degli organi di

giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad

esse sostituite".

La questione è pertanto fondata.

5. - La dichiarazione di parziale illegittimità, nei sensi sopra

esposti, della norma denunciata vale di per sé ad eliminare anche le

disarmonie prospettate dalle ordinanze di rimessione sotto gli altri

profili concernenti la giurisdizione in materia di concessioni di beni

o servizi pubblici, la difesa tecnica delle parti e la definitività o

meno dell'atto amministrativo quale presupposto della sua

impugnabilità: profili, il cui esame resta, pertanto, assorbito.

È ovvio che questa pronuncia della Corte, mentre per il resto non

tocca la disciplina dettata per il Consiglio di giustizia

amministrativa dal d.l. 6 maggio 1948, n. 654, deve intendersi di per

sé sufficiente a restringere la portata dell'ultimo inciso del secondo

comma dell'art. 40 della legge n. 1034 del 1971.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 40 della legge

6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali), nella parte in cui limita la competenza del tribunale

amministrativo regionale istituito nella Regione siciliana alle materie

indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6 della legge medesima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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