Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge

6 dicembre 1971, n. 1034 ("Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali"), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal TAR

del Lazio, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 dell'anno

1981;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di ottemperanza ad una

sentenza di condanna al pagamento di somme, emanata dal giudice

ordinario a carico dell'E.N.P.A.S., il T.A.R. Lazio, con ordinanza in

data 8 maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte

in cui (commi secondo e terzo) attribuisce esclusivamente al

Consiglio di Stato in unico grado la competenza in ordine ad alcuni

ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità

amministrativa di conformarsi al giudicato, per contrasto con gli

artt. 3 e 125, comma secondo, Cost.;

che, nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo,

l'ente tenuto ad eseguire la sentenza, emanata dall'autorità

giudiziaria ordinaria, esercita la sua attività oltre i limiti della

circoscrizione territoriale del tribunale adito;

che in tali ipotesi, ai sensi del secondo comma del citato art.

37, la cognizione e l'esecuzione dell'obbligo di conformarsi al

giudicato spetta al Consiglio di Stato in unico grado, donde la

rilevanza della questione sollevata, dovendo il giudice a quo

declinare la propria competenza ove venisse meno la disposizione

impugnata;

che oggetto dell'incidente di legittimità costituzionale è

anche il terzo comma dello stesso art. 37, nella parte in cui

(individuando il giudice competente all'attuazione dei giudicati

amministrativi) attribuisce, in relazione al comma successivo, sempre

al Consiglio di Stato la competenza in ordine ai giudizi di

ottemperanza relativi a decisioni emesse dal medesimo organo

giudiziario, purché non confermative delle pronuncie di primo grado;

che, aderendo all'ormai consolidata giurisprudenza

amministrativa che ammette l'appellabilità delle sentenze per

l'esecuzione del giudicato, l'attribuzione di una parte dei relativi

ricorsi al Consiglio di Stato in unico grado, porrebbe in essere, ad

avviso del Tribunale rimettente, una ingiustificata disparità di

trattamento "tra controversie" aventi la medesima natura;

che, a differenza di quanto avviene per tutte le altre

giurisdizioni, per le quali si esclude il principio della

costituzionalizzazione del doppio grado, per la "giustizia

amministrativa ordinaria", la costituzionalizzazione dell'anzidetto

principio troverebbe il suo specifico fondamento nella norma

dell'art. 125 comma secondo, Cost., la quale avrebbe sancito per

tutte le controversie da sottoporre al giudice amministrativo

"l'ineluttabilità di un primo grado" di giurisdizione;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata infondata e dubitando della sua

rilevanza, in quanto l'eventuale eliminazione delle norme impugnate

non comporterebbe l'automatico insorgere della competenza del T.A.R.

Lazio, dovendosi escludere l'applicabilità al caso di specie dei

criteri territoriali dettati dall'art. 3, comma terzo, legge n. 1034

del 1971, e, più in generale, trattandosi di materia processuale, la

possibilità di integrazioni analogiche;

Considerato che il dubbio di rilevanza prospettato dall'Avvocatura

Generale dello Stato appare privo di fondamento in quanto, una volta

esclusa, in ordine alla fattispecie in esame, la competenza

funzionale del Consiglio di Stato, ben potrebbe il T.A.R. adito

definire il giudizio a quo, non risultando, dall'ordinanza di

rimessione, la proposizione del regolamento di competenza;

che, ai fini del merito, va osservato che questa Corte ha più

volte escluso l'esistenza di una norma costituzionale che garantisca

il principio del doppio grado di giudizio (sentt. nn. 41 del 1965, 22

e 117 del 1973, 186 del 1980, 78 del 1984 e 80 del 1988);

che per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa non può

indurre a conclusioni diverse la norma di cui all'art. 125, comma

secondo, della Costituzione che, prevedendo, nella regione,

l'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado

"disciplina innanzitutto una modalità che deve assumere il sindacato

giurisdizionale sugli atti amministrativi della Regione.... in un

sistema di giustizia amministrativa nel quale, in base all'art. 111,

ultimo comma, Cost., non si dà ricorso in Cassazione per violazione

di legge" (sent. n. 62 del 1981);

che tale norma comporta soltanto l'impossibilità di attribuire

al T.A.R. competenze giurisdizionali in unico grado e la conseguente

necessaria appellabilità di tutte le sue pronuncie, e, quindi, una

garanzia del doppio grado riferita alle controversie che il

legislatore ordinario attribuisca agli organi locali della giustizia

amministrativa;

che solo in tal senso assume rilevanza costituzionale, come

affermato dalla sentenza di questa Corte n. 8 del 1982, il predetto

principio del doppio grado di giudizio, non potendo, l'art. 125 della

Costituzione comportare l'inverso, perché nessun'altra norma della

Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di

secondo grado;

che, pertanto, sotto tale profilo la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione

alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost., non potendosi ritenere

sperequate le posizioni giuridiche tutelabili, con possibilità di

impugnazione, davanti al T.A.R. e quelle di cui conosce, invece,

direttamente il Consiglio di Stato, in ragione della posizione di

vertice che riveste nel complesso della giurisdizione amministrativa;

che questa Corte, del resto, in presenza di norme che

attribuiscono direttamente all'istanza superiore controversie che

spetterebbero di norma al giudice di primo grado, ne ha giustificato

la sottrazione a questi in ragione della "peculiarità del contesto"

in cui i giudizi si collocano (sentt. nn. 62 del 1981 e 80 del 1988),

peculiarità che sono certamente ravvisabili nelle fattispecie di cui

all'art. 37, commi secondo e terzo, della legge n. 1034 del 1971;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 37, comma secondo e terzo, della l. 6

dicembre 1971, n. 1034, in riferimento agli artt. 3 e 125 della

Costituzione, sollevata dal T.A.R. Lazio, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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