Corte costituzionale

Ordinanza n. 565/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/2000 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi primo,

quarto e nono della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei

tribunali amministrativi regionali), promossi con due ordinanze

emesse il 12 novembre 1998 dal tribunale amministrativo regionale del

Lazio sui ricorsi riuniti vertenti tra Standa S.p.a. ed altra e il

comune di Grugliasco ed altri, iscritte ai numeri 320 e 321 del

registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Euridea S.p.a. (ex Standa

S.p.a.), della Shopville Le Gru S.p.a. e del comune di Grugliasco,

nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice

relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Luigi Medugno per l'Euridea S.p.a. (ex Standa

S.p.a.), Giovanni Gerbi e Ludovico Villani per la Shopville Le Gru

S.p.a., Francesco Paolo Videtta per il comune di Grugliasco e

l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze iscritte ai numeri 320 e 321 del

1999 il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,

ha proposto - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 125,

primo comma, della Costituzione - la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma della legge 6

dicembre 1971, n.1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi

regionali), che esclude la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza

territoriale del tribunale adìto, così consentendo alle parti del

processo di derogare di comune accordo alla competenza e quindi di

scegliere il giudice;

che le ordinanze sono state rese in diversi giudizi, poi

riuniti in due gruppi, proposti dalla Standa S.p.a. contro il comune

di Grugliasco ed il Ministero dei lavori pubblici e dalla Shopville

Le Gru S.p.a contro il comune di Grugliasco, la Regione Piemonte, i

Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e la Galileo S.r.l.,

per ottenere l'accertamento che le due società non erano obbligate a

pagare le somme pretese dal comune a titolo di conguaglio di importi

già versati, per oneri di urbanizzazione, in riferimento a richieste

di concessioni in sanatoria, nonché l'annullamento, "ove occorra" e

"in parte qua", delle note con cui il comune aveva richiesto i

pagamenti, di una circolare del Ministero dei lavori pubblici, di una

delibera del Consiglio regionale del Piemonte, della delibera

comunale che aveva stabilito il costo di costruzione, e di ogni altro

atto anteriore, conseguente o comunque coordinato e/o connesso con

quelli indicati;

che il giudice rimettente - premesso che trattasi di materia

devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la

edificabilità dei suoli) - ritiene la questione di legittimità

costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, in quanto,

ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 della legge n. 1034 del 1971, la

competenza a conoscere dei ricorsi spetterebbe in via astratta al

tribunale amministrativo regionale del Piemonte, e la circostanza che

con i ricorsi sia stato chiesto l'annullamento, "ove occorra" e "in

parte qua", di una circolare ministeriale non potrebbe radicare la

competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede

in Roma;

che, secondo il giudice rimettente, la norma impugnata si

porrebbe in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, il quale (proclamando che nessuno può essere distolto

dal giudice naturale precostituito per legge) esclude che le parti

siano libere di scegliere il giudice sulla base di criteri di

convenienza assolutamente estranei a quel principio; nonché con

l'art. 125, primo comma, in quanto tale libertà di scelta del

giudice svuoterebbe di contenuto l'obbligo del legislatore di

istituire organi regionali di giurisdizione amministrativa di primo

grado;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo l'infondatezza della questione;

che si sono costituite anche le parti private, il comune di

Grugliasco aderendo alle argomentazioni svolte nelle ordinanze di

rimessione, e le S.p.a. Euridea, già Standa, e Shopville Le Gru

eccependo l'irrilevanza e comunque l'infondatezza della questione di

legittimità costituzionale;

che, in prossimità dell'udienza pubblica, il comune di

Grugliasco ha depositato una memoria, per sostenere la rilevanza e la

fondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze in epigrafe propongono la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono

comma, della legge n. 1034 del 1971, ritenendo che la normativa

impugnata contrasti con gli artt. 25, primo comma, e 125, secondo

comma, della Costituzione "quantomeno dove consente alle parti del

processo di derogare, di comune accordo, alla competenza territoriale

dei tribunali amministrativi regionali mentre non consente al giudice

adìto e, in particolare, al tribunale amministrativo regionale del

Lazio con sede in Roma, anche allorché giudica in sede di

giurisdizione esclusiva, di rilevare d'ufficio la propria

incompetenza, né di chiedere al Consiglio di Stato una previa

decisione sulla competenza stessa, neppure nei casi in cui

l'impugnativa di atti di autorità centrali appaia palesemente

strumentale e finalizzata esclusivamente a radicare la competenza

presso il tribunale amministrativo regionale "scelto" dalle parti

medesime e comunque risulti irrilevante ai fini della pretesa dedotta

in giudizio";

che siffatta motivazione non consente di cogliere il reale

contenuto della questione di legittimità costituzionale, ed in

particolare non chiarisce:

a) se la questione sia proposta con riferimento alla disciplina

della competenza dei tribunali amministrativi regionali in genere,

ovvero solo alla competenza del tribunale amministrativo regionale

del Lazio con sede in Roma, ai sensi dell'art.3, terzo comma, della

legge n. 1034 del 1971;

b) se - in questo secondo caso - la questione sia proposta con

riferimento a tutte le controversie devolute al tribunale

amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, ovvero

limitatamente all'ambito della sua giurisdizione esclusiva;

c) se - sempre per le controversie devolute al tribunale

amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma - la questione

venga proposta con riferimento a tutte le ipotesi di accordo

intercorso fra le parti per derogare alla competenza territoriale di

altro tribunale, ovvero sia limitata all'ipotesi in cui - essendo

stati congiuntamente impugnati innanzi al tribunale amministrativo

regionale del Lazio con sede in Roma atti emessi da organi di enti

pubblici territoriali ed atti emessi da organi centrali dello Stato o

di enti pubblici a carattere ultraregionale (come tali idonei a

radicare la competenza del giudice adìto - il resistente non ne

abbia eccepito l'incompetenza territoriale, per la palese

strumentalità dell'impugnazione dell'atto dell'organo centrale,

vòlta al solo fine di radicare la competenza del tribunale

amministrativo regionale "scelto" dalle parti;

d) se - infine - il giudice remittente chieda alla Corte

costituzionale una sentenza additiva che introduca nella normativa

impugnata la regola per cui il tribunale amministrativo regionale

adìto può dichiarare d'ufficio la propria incompetenza

territoriale, ovvero una sentenza additiva che gli consenta di

"chiedere al Consiglio di Stato una previa decisione sulla

competenza";

che l'ambiguità del contenuto dell'ordinanza di rimessione

determina la sua manifesta inammissibilità (ordinanza n.353 del

1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 31, primo, quarto e nono comma,

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali

amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 25,

secondo comma, e 125, primo comma, della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:565 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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