Art. 10 — Misure per il rilancio del turismo
Al fine di assicurare la ripresa delle attivita' produttive del settore turistico, ivi ((compresi)) gli stabilimenti termali e balneari, nonche' gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi ((della societa' ENIT)) S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorita' nelle attivita' promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 24.
Testo vigente dal 28 aprile 2026
