Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' incrementato di 3,61 milioni di euro per ((l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028)). Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023 ((, e dal comma 1 del)) presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per ((l'anno 2024, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028)), si provvede:

  • a)quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • b)quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per ((l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028)), mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Testo vigente dal 2 febbraio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2022 al 2 febbraio 2023. 20 parole tolte, 62 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' incrementato di 3,61 milioni di euro per aggiunto: l'anno 2024, di 3 milioni di euro per l'anno 2025, di 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni tolto: dal 2024 al aggiunto: 2026 e 2027 e di 2tolto: ,46 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023aggiunto: , e dal comma 1tolto: , del presente articolo, pari a 3,61 milioni di euro per aggiunto: l'anno 2024, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni tolto: dal 2024 al 2027 e di 2,46 aggiunto: 2026 e 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,61 milioni di euro per aggiunto: l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025, 3,61 milioni di euro per ciascuno degli anni tolto: dal 2024 al 2027 e di 2,46 aggiunto: 2026 e 2027 e 2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2022-12-03;186~art6 · fonte del testo

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