Art. 11 — Potenziamento della risposta operativa di protezione civile
Per l'accelerazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, la Regione Calabria, la Regione autonoma ((della)) Sardegna, la Regione ((siciliana)) e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri possono fare ricorso, per il triennio 2026-2028, a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, per un contingente massimo, per ognuna delle medesime amministrazioni, di dieci unita' di personale non dirigenziale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura degli interventi, nel rispetto del limite massimo dei tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. ((Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2.396.955 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, di cui 500.000 euro annui per ciascuna regione e 896.955 euro annui per il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede ai sensi dell'articolo 24)). In caso di cessazione anticipata dei contratti di lavoro di cui al comma 1, e' consentita la stipulazione di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse di cui ((al comma 1)). Per l'individuazione del personale di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le proprie esigenze. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il numero massimo di incarichi dirigenziali di seconda fascia che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' conferire per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' elevato a sette ((, fermo restando il rispetto del limite massimo di tre anni di durata di ciascun contratto individuale di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 720.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 24)). Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e' abrogato. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 APRILE 2026, N. 59)).
Testo vigente dal 28 aprile 2026
