Art. 2 — Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), ((numero 1)), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.». Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso ((del Commissario)) si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, ((del)) decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito ((, con modificazioni,)) dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. ((All'articolo 38)) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ((il comma 1)) e' abrogato. Conseguentemente, al comma 2 ((del citato articolo 38)), dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: «straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Testo vigente dal 12 marzo 2023

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2023

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2023 al 12 marzo 2023. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… seguente: «1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), tolto: n. aggiunto: numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge … interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso aggiunto: del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, aggiunto: del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertitoaggiunto: , con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. tolto: L'articolo 38, comma 1, aggiunto: All'articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, aggiunto: il comma 1 e' abrogato. Conseguentemente, al comma 2 aggiunto: del citato articolo 38, dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: «straordinario del Governo per …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-01-11;3~art2 · fonte del testo

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