Art. 20 — Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, e' approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento e' destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-08-07;144~art20 · fonte del testo

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