Art. 17 — Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuita' agli interventi del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la piu' ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessita' territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio e' composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e' prorogato di ulteriori novanta giorni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56. 14

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

14

La Corte costituzionale con sentenza 14 gennaio - 5 marzo 2026, n. 23 (in G.U. 1ª s.s. 11/03/2026, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18".

Testo vigente dal 12 marzo 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 23/2026

    Ha colpito questo articolo
    5 marzo 2026

    Il sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione è sottoposto al principio del tempus regit actum e va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. (Precedenti: S. 172/2024 - mass. 46394; S. 180/2022; S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S 109/2019 - mass. 42266; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 281/2016 - mass. 39282; S. 245/2016 - mass. 39111; S. 203/2016; S. 49/2016; S. 30/2016; O. 30/2024 - mass. 45999; O. 76/2018).(Nel caso di specie, non vanno restituiti gli atti al Consiglio di Stato, sez. sesta, per una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, mediante un’asserita norma di interpretazione autentica dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993, disciplina la designazione dei componenti dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il sopravvenuto art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 25 del 2025, come conv., intervenuto sulla stessa materia, infatti, né costituisce ius superveniens – essendo entrato in vigore successivamente all’udienza in cui la causa è passata in decisione ma prima della pubblicazione dell’ordinanza di rimessione – né incide sulla rilevanza della questione in ragione del principio del tempus regit actum).

    Art. 17 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi · Art. 12 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 2024 al 12 marzo 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 14 gennaio - 5 marzo 2026, n. 23 (in G.U. 1ª s.s. 11/03/2026, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-30;215~art17 · fonte del testo

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