Capo I – Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 nonché per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia
- Art. 1 — Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
- Art. 1-bis — (Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016). 1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici"
- Art. 2 — Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
- Art. 3
- Art. 3-bis — Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016
- Art. 3-ter — Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016
- Art. 3-quater — Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016
- Art. 3-quinquies — Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016
- Art. 3-sexies — Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti
- Art. 3-septies — Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016
- Art. 3-octies — Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016
- Art. 3-novies — Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici
- Art. 3-decies — Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017
- Art. 3-undecies — Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno
- Art. 3-duodecies — (Modifica all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) 1. All'articolo 20-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015" sono soppresse