Art. 1-bis — (Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016). 1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 7-bis è sostituito dal seguente: "7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici"
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Testo vigente dal 12 marzo 2023
